Art. 5.
                    Autorita' di bacino regionale
    1.  E'  istituita  un'unica Autorita' di bacino per l'insieme dei
bacini regionali.
    2.   L'Autorita'   di  bacino  regionale,  alfine  di  perseguire
l'unitario  governo  dei  bacini  idrografici,  indirizza, coordina e
controlla   le   attivita'   conoscitive,   di   pianificazione,   di
programmazione e di attuazione, aventi per finalita':
      a) la  conservazione  e  la difesa del suolo da tutti i fattori
negativi di natura fisica e antropica;
      b) il  mantenimento  e  la  restituzione  ai corpi idrici delle
caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
      c)  la  tutela  delle  risorse  idriche  e  la  loro  razionale
utilizzazione;
      d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle
zone   d'interesse   naturale,   forestale  e  paesaggistico  e  alla
promozione  di  parchi  fluviali,  ai fini della valorizzazione e del
riequilibrio ambientale.
    3.  L'Autorita'  di  bacino regionale opera in collaborazione con
gli  enti  locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto
pubblico operanti nel bacino idrografico.