Art. 5. Autorita' di bacino regionale 1. E' istituita un'unica Autorita' di bacino per l'insieme dei bacini regionali. 2. L'Autorita' di bacino regionale, alfine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attivita' conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalita': a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica; b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati; c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione; d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale. 3. L'Autorita' di bacino regionale opera in collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.