Art. 7. Comitato istituzionale 1. Il Comitato istituzionale dell'autorita' di bacino, presieduto dal Presidente della Regione, e' composto da: a) quattro assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell'ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo; b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali tra soggetti non facenti parte del medesimo Consiglio, individuati in modo da assicurare la rappresentanza rispettivamente delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 2. Le adunanze del Comitato istituzionale sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale quello del presidente. 3. Il Comitato istituzionale: a) definisce i criteri, metodi, tempi e modalita' per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale e lo adotta; b) approva i programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino, degli schemi previsionali e programmatici e ne controlla l'attuazione; c) adotta il Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici; d) adotta il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalita' e i contenuti previsti dall'Art. 13 della direttiva n. 2000/60/CE; e) propone e adotta normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalita' di cui all'Art. 1; f) predispone indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attivita' con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali; g) attiva forme di informazione e partecipazione pubblica al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione.