Art. 9. Piano di bacino distrettuale - Procedure 1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri, metodi, tempi e modalita' per l'elaborazione del Piano di bacino, entro sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i comuni interessati. 2. Lo schema preliminare di Piano, predisposto dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di cui all'Art. 12 tenendo conto della pianificazione territoriale della Regione, e' adottato dal Comitato istituzionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalita' di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province e ai comuni interessati. 3. Entro sessanta giorni dall'ultima pubblicazione le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale; trascorso tale termine il presidente del Comitato istituzionale provvede ad indire l'istruttoria pubblica articolata per province, ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivita' amministrativa). 4. Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta definitiva di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione finale che deve avvenire entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione - ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) - del parere del Consiglio delle autonomie locali. 5. Entro un anno dall'approvazione del Piano di bacino la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle sue prescrizioni.