Art. 9.
              Piano di bacino distrettuale - Procedure
    1.  Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire
criteri,  metodi,  tempi  e modalita' per l'elaborazione del Piano di
bacino,  entro  sessanta  giorni dalla sua prima adunanza convoca una
conferenza  programmatica  articolata  per  sezioni  provinciali alle
quali partecipano le province ed i comuni interessati.
    2.  Lo  schema  preliminare  di  Piano,  predisposto dall'Agenzia
regionale del distretto idrografico della Sardegna di cui all'Art. 12
tenendo  conto  della  pianificazione  territoriale della Regione, e'
adottato  dal  Comitato  istituzionale  e  pubblicato  nel Bollettino
ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalita' di accesso
e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato
alle province e ai comuni interessati.
    3.  Entro  sessanta giorni dall'ultima pubblicazione le autonomie
locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti
i  soggetti  interessati  possono presentare osservazioni al Comitato
istituzionale;  trascorso  tale  termine  il  presidente del Comitato
istituzionale  provvede  ad  indire l'istruttoria pubblica articolata
per  province,  ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 22 agosto
1990,  n.  40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione
della    Regione    Sardegna    nello    svolgimento   dell'attivita'
amministrativa).
    4.  Il Comitato istituzionale, entro i successivi sessanta giorni
decorrenti  dall'ultima  istruttoria  pubblica,  adotta  la  proposta
definitiva  di Piano e la trasmette al Consiglio regionale per la sua
approvazione  finale  che  deve  avvenire  entro i successivi novanta
giorni,  previa  acquisizione  -  ai  sensi  dell'Art.  9 della legge
regionale  17 gennaio  2005,  n.  1  (Istituzione del Consiglio delle
autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali) -
del parere del Consiglio delle autonomie locali.
    5. Entro un anno dall'approvazione del Piano di bacino la Regione
e  gli  enti  locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di
piano e programmatici alle sue prescrizioni.