Art. 2.

   1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta
provinciale  del  16  giugno  1994, n. 21, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
   «1. In relazione al trattamento di dati personali effettuato anche
con  l'ausilio  di  strumenti elettronici o comunque automatizzati da
parte delle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale,
il  responsabile  del  trattamento  adotta e promuove i provvedimenti
necessari  ad  assicurare  l'osservanza degli obblighi di sicurezza e
delle  misure  minime di sicurezza prescritte ai sensi degli articoli
31, 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».