Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. In relazione al trattamento di dati personali effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati da parte delle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, il responsabile del trattamento adotta e promuove i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza degli obblighi di sicurezza e delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi degli articoli 31, 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».