Art. 3. 1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «2. Ai soggetti esterni, incaricati per l'espletamento di funzioni della provincia autonoma di Bolzano, possono essere trasmessi i dati personali indispensabili per lo svolgimento delle funzioni conferite, previa nomina quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11, comma 2. 3. I soggetti esterni trattano i dati esclusivamente per l'espletamento degli incarichi affidati. 4. I responsabili e gli incaricati di cui ai commi 2 e 3 sono inseriti nell'apposita sezione del piano di sicurezza in essere.».