Art. 3.

   1.  I commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della
giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche,
sono cosi' sostituiti:
   «2. Ai soggetti esterni, incaricati per l'espletamento di funzioni
della  provincia autonoma di Bolzano, possono essere trasmessi i dati
personali indispensabili per lo svolgimento delle funzioni conferite,
previa nomina quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli
29  e  30  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196,  con
provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11, comma 2.
   3.   I   soggetti  esterni  trattano  i  dati  esclusivamente  per
l'espletamento degli incarichi affidati.
   4.  I  responsabili  e  gli  incaricati di cui ai commi 2 e 3 sono
inseriti nell'apposita sezione del piano di sicurezza in essere.».