Art. 5.

   1.  L'art.  15 del decreto del presidente della giunta provinciale
del   16  giugno  1994,  n. 21,  e  successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito:
   «Art.  15  (Individuazione  dei  tipi  di  dati  trattati  e delle
operazioni eseguibili). -  1. In attuazione delle disposizioni di cui
agli  articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196,  le  schede  e gli elenchi con le modalita' di
trattamento   e   le   misure   di   sicurezza   attivate   nel  sito
www.provincia.bz.it/privacy,  ed  aggiornate  entro il 28 febbraio di
ogni   anno   dalle   singole   unita'   organizzative   provinciali,
identificano i tipi di dati personali, sensibili e giudiziari per cui
e' consentito il relativo trattamento presso la provincia autonoma di
Bolzano,   nonche'  le  operazioni  eseguibili  in  riferimento  alle
specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico sensibili di cui
agli  articoli  64,  65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 86, 95 e
112 del citato decreto legislativo.
   2.  L'elenco  dei  trattamenti  e  le  schede dell'amministrazione
provinciale  di  cui  al  comma  1 sono approvate dal direttore della
ripartizione  servizi centrali pro tempore, sentito il garante per la
protezione  dei  dati  personali  per  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
   3.  L'elenco  dei  trattamenti  e le schede redatte con il sistema
informatico   centralizzato   sono   pubblicate   nel  sito  Internet
dell'amministrazione provinciale.
   4.   I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  presente
regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza,
completezza  ed  indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite
nei  singoli  casi,  in  particolare  nel caso in cui la raccolta non
avvenga presso l'interessato.
   5. Le operazioni individuate nel presente regolamento sono ammesse
soltanto  se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti
di  volta  in  volta  indicati,  per il perseguimento delle rilevanti
finalita'  di  interesse  pubblico  specificato  e nel rispetto delle
disposizioni  rilevanti  in materia di protezione dei dati personali,
nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
   6.  Sono  inutilizzabili  i  dati  trattati  in  violazione  della
disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati personali
(articoli  11  e 22, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196).».