Art. 6.

   1.  L'art.  16 del decreto del presidente della giunta provinciale
del   16  giugno  1994,  n. 21,  e  successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito:
   «Art.  16  (Appartenenza  linguistica).  -   1. I dati, raccolti a
termini  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  e  successive  modifiche, idonei a rilevare l'appartenenza o
l'aggregazione   ad   un  gruppo  linguistico,  sono  trattati  dalle
competenti strutture provinciali mediante operazioni ordinarie per le
finalita'   previste   dagli  articoli  65,  68  e  112  del  decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, e sono diffusi, per le finalita'
connesse  allo  svolgimento  delle  operazioni  elettorali  di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come
disciplinate  dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive
modifiche.».