Art. 6. 1. L'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 16 (Appartenenza linguistica). - 1. I dati, raccolti a termini del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, idonei a rilevare l'appartenenza o l'aggregazione ad un gruppo linguistico, sono trattati dalle competenti strutture provinciali mediante operazioni ordinarie per le finalita' previste dagli articoli 65, 68 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sono diffusi, per le finalita' connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come disciplinate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche.».