Art. 2. Licenze di attingimento 1. La provincia puo' concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali e sotterranei a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti in prossimita' del punto di prelievo. 2. Le domande per il rilascio delle licenze di attingimento di cui al comma 1 sono presentate alla provincia competente per territorio, la quale ha la facolta' di concederle purche' vengano rispettate le seguenti condizioni: a) sia garantito il deflusso minimo vitale (DMV); b) la dotazione idrica massima concedibile deve essere sempre commisurata ai reali fabbisogni dell'utente e per l'uso irriguo non deve comunque superare i 1800 mc/ha; c) siano installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati; d) non siano intaccati gli argini o le sponde, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua; e) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua, con conseguente riduzione della risorsa disponibile per le concessioni esistenti; f) la licenza di derivazione ad uso ittiogenico puo' essere concessa anche quando la presa d'acqua si effettui con modalita' diverse da quelle stabilite al comma 1, purche' siano rispettate le condizioni di cui alle precedenti lettere e la portata non sia superiore ai 10 l/sec. 3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 ha validita' per il solo anno solare di riferimento e, per motivi di pubblico generale interesse, puo', in qualsiasi momento, essere revocata o assoggettata a turnazioni senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennizzi. Le licenze possono essere rilasciate fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'Art. 5. 4. La provincia, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati e di un uso razionale della risorsa, da' priorita' ai prelievi che prevedono le migliori tecnologie per il risparmio idrico, a metodi di irrigazione a basso consumo e privilegia le colture meno idroesigenti. 5. La provincia puo' stabilire i termini per la presentazione delle domande per il rilascio delle licenze di attingimento, individuare la documentazione tecnica da allegare alle istanze stesse e definire, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 2, lettera b), dotazioni idriche massime diverse in relazione ai regimi dei corsi d'acqua.