Art. 2.
                       Licenze di attingimento

    1.  La  provincia  puo'  concedere  licenze per l'attingimento di
acqua  pubblica da corpi idrici superficiali e sotterranei a mezzo di
pompe  mobili  o  semifisse,  di altri congegni elevatori o di sifoni
posti in prossimita' del punto di prelievo.
    2.  Le  domande  per il rilascio delle licenze di attingimento di
cui   al  comma 1  sono  presentate  alla  provincia  competente  per
territorio,  la  quale  ha  la facolta' di concederle purche' vengano
rispettate le seguenti condizioni:
      a) sia garantito il deflusso minimo vitale (DMV);
      b)  la  dotazione idrica massima concedibile deve essere sempre
commisurata  ai  reali fabbisogni dell'utente e per l'uso irriguo non
deve comunque superare i 1800 mc/ha;
      c) siano   installati   e   mantenuti   in  regolare  stato  di
funzionamento  idonei  dispositivi per la misurazione delle portate e
dei volumi d'acqua derivati;
      d) non siano intaccati gli argini o le sponde, ne' pregiudicate
le difese del corso d'acqua;
      e) non  siano  alterate  le  condizioni  del corso d'acqua, con
conseguente  riduzione  della  risorsa disponibile per le concessioni
esistenti;
      f) la  licenza  di  derivazione  ad uso ittiogenico puo' essere
concessa  anche  quando  la  presa  d'acqua si effettui con modalita'
diverse  da  quelle stabilite al comma 1, purche' siano rispettate le
condizioni  di  cui  alle  precedenti  lettere  e  la portata non sia
superiore ai 10 l/sec.
    3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 ha validita' per il
solo  anno  solare  di riferimento e, per motivi di pubblico generale
interesse, puo', in qualsiasi momento, essere revocata o assoggettata
a   turnazioni   senza  che  l'utente  abbia  diritto  a  compensi  o
indennizzi.  Le licenze possono essere rilasciate fino all'entrata in
vigore delle norme regolamentari di cui all'Art. 5.
    4.  La  provincia,  nell'ottica  di  uno sviluppo sostenibile dei
territori  interessati  e  di  un  uso  razionale  della risorsa, da'
priorita'  ai  prelievi  che  prevedono le migliori tecnologie per il
risparmio   idrico,  a  metodi  di  irrigazione  a  basso  consumo  e
privilegia le colture meno idroesigenti.
    5.  La  provincia  puo'  stabilire i termini per la presentazione
delle   domande  per  il  rilascio  delle  licenze  di  attingimento,
individuare la documentazione tecnica da allegare alle istanze stesse
e  definire,  nel  rispetto  del  limite  massimo  di cui al comma 2,
lettera b),  dotazioni idriche massime diverse in relazione ai regimi
dei corsi d'acqua.