Art. 3. Reti irrigue pubbliche 1. Le province non possono rilasciare le licenze di attingimento per uso irriguo nel caso in cui la dotazione irrigua sia adeguatamente assicurata e certificata dagli enti gestori, di cui all'Art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30. 2. La provincia competente nei comprensori irrigui di cui al comma 1, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio atto: a) alla revoca di tutte le concessioni di derivazioni ad uso irriguo, rilasciate in via precaria; b) al diniego delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto richieste ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto n. 1775/1933, previa ricognizione delle medesime. 3. La provincia provvede, con l'atto di cui al comma 2, lettera b), alla definizione dei canoni maturati come disposto dall'Art. 96, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.