Art. 3.
                       Reti irrigue pubbliche

    1.  Le province non possono rilasciare le licenze di attingimento
per   uso   irriguo   nel  caso  in  cui  la  dotazione  irrigua  sia
adeguatamente  assicurata  e  certificata  dagli enti gestori, di cui
all'Art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30.
    2.  La  provincia  competente  nei  comprensori irrigui di cui al
comma 1,  entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
provvede con proprio atto:
      a) alla  revoca  di  tutte le concessioni di derivazioni ad uso
irriguo, rilasciate in via precaria;
      b) al    diniego   delle   concessioni   preferenziali   e   di
riconoscimento  di antico diritto richieste ai sensi degli articoli 3
e  4  del  regio  decreto  n.  1775/1933,  previa  ricognizione delle
medesime.
    3.  La  provincia  provvede,  con  l'atto  di  cui  al  comma  2,
lettera b),  alla  definizione  dei  canoni  maturati  come  disposto
dall'Art. 96, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.