Art. 7.
                          Norma finanziaria

    1. Per il finanziamento delle attivita' previste dagli articoli 2
e  4 si provvede con imputazione di spesa alla unita' previsionale di
base  05.1.017  che assume la nuova denominazione «Funzioni conferite
alle province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del
lago Trasimeno» (cap. 5009 N.I.).
    2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con
riduzione   di   pari  importo  delle  disponibilita'  residue  sullo
stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 05.1.017 del
bilancio   di  previsione  2007  per  il  finanziamento  della  legge
regionale 16 aprile 1984, n. 20 (cap. 852).
    3.  Per  gli  anni  2008  e  successivi  l'entita' della spesa e'
determinata  annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'Art.  27,  comma 3,  lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita'.
    4.  La giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  precedenti  commi,  sia  in termini di competenza che di
cassa.