Art. 7. Norma finanziaria 1. Per il finanziamento delle attivita' previste dagli articoli 2 e 4 si provvede con imputazione di spesa alla unita' previsionale di base 05.1.017 che assume la nuova denominazione «Funzioni conferite alle province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno» (cap. 5009 N.I.). 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilita' residue sullo stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 05.1.017 del bilancio di previsione 2007 per il finanziamento della legge regionale 16 aprile 1984, n. 20 (cap. 852). 3. Per gli anni 2008 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 4. La giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.