Art. 8.
                            Norma finale

    1.  Fino  all'entrata  in vigore delle norme regolamentari di cui
all'Art.  5,  le licenze di attingimento delle acque pubbliche di cui
alla presente legge possono essere rilasciate indipendentemente dalle
licenze gia' assentite ai sensi della normativa regionale previgente.
    La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 38,
comma 1,  dello  statuto  regionale  ed  entra  in  vigore  il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 11 maggio 2007
                             LORENZETTI