Art. 8. Norma finale 1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'Art. 5, le licenze di attingimento delle acque pubbliche di cui alla presente legge possono essere rilasciate indipendentemente dalle licenze gia' assentite ai sensi della normativa regionale previgente. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 38, comma 1, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 11 maggio 2007 LORENZETTI