(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del
                           23 maggio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                Indennita' dei consiglieri regionali

    1.  L'indennita' spettante ai membri del consiglio regionale, per
garantire  il  libero svolgimento del mandato ai sensi dell'Art. 122,
comma 4  della  Costituzione  e dell'Art. 57 dello statuto regionale,
e regolata  dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili il
cui  ammontare  e'  pari  ad un ventesimo del trattamento complessivo
annuo  lordo  dei  magistrati  con  funzioni di presidente di sezione
della Corte di cassazione ed equiparate.
    2.  L'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale delibera
l'ammontare  delle  quote mensili in riferimento alla qualifica HA08,
classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1.
    3.  Il  contributo  di  cui  all'Art.  4  della  legge  regionale
15 gennaio  1973,  n.  8  e successive modificazioni ed integrazioni,
nella  misura  del ventisette per cento, e' calcolato sull'indennita'
di  cui  al  comma 1  al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza
della  previsione  dell'Art.  4  del  decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314.