(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 23 maggio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennita' dei consiglieri regionali 1. L'indennita' spettante ai membri del consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'Art. 122, comma 4 della Costituzione e dell'Art. 57 dello statuto regionale, e regolata dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili il cui ammontare e' pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. 2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera l'ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1. 3. Il contributo di cui all'Art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento, e' calcolato sull'indennita' di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'Art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.