Art. 2. Modifica all'Art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 1. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole «dall'Art. 1, comma 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15» sono sostituite dalle parole per i consiglieri regionali».