Art. 2.
   Modifica all'Art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26

    1. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n.
26  le  parole  «dall'Art. 1, comma 1 della legge regionale 1° agosto
1972,   n.  15»  sono  sostituite  dalle  parole  per  i  consiglieri
regionali».