Art. 3. Decorrenza dell'indennita' 1. La corresponsione dell'indennita' di cui all'Art. 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione. 2. Per i consiglieri regionali in carica l'indennita' e' rideterminata ai sensi dell'Art. 1, a far data dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.