Art. 3.
                     Decorrenza dell'indennita'

    1.  La corresponsione dell'indennita' di cui all'Art. 1, comma 1,
decorre dalla data della proclamazione.
    2.   Per  i  consiglieri  regionali  in  carica  l'indennita'  e'
rideterminata  ai  sensi  dell'Art.  1,  a  far  data  dal primo mese
successivo all'entrata in vigore della presente legge.