Art. 4.
             Assegno al consigliere sospeso dalla carica

    1.  Al  consigliere  regionale  sospeso  dalla carica a norma del
comma 4-bis   dell'Art.  15  della  legge  19 marzo  1990,  n.  55  e
successive  modificazioni  spetta,  dal  giorno  del provvedimento di
sospensione   e   per   la  durata  dello  stesso,  un  assegno  pari
all'indennita'  di  carica di cui al comma 1, dell'Art. 1 ridotta del
sessanta per cento.
    2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento
di proscioglimento, e' corrisposta una somma pari alla differenza tra
l'indennita'  percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante
il periodo di sospensione.