Art. 4. Assegno al consigliere sospeso dalla carica 1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4-bis dell'Art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennita' di carica di cui al comma 1, dell'Art. 1 ridotta del sessanta per cento. 2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, e' corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennita' percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.