Allegato Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'Art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti integrativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli riconducibili a quelli previsti dalla Misura 123 del PSR. in esecuzione dell'Art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia). 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati ad investimenti materiali e immateriali che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonche' lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la comunita' Europea e rispettano i vigenti requisiti minimi comunitari applicabili. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) PMI: piccole e medie imprese cosi' come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attivita' agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione, ai fini della vendita, la consegna o qualsiasi altra modalita' di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale e' da considerarsi commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale attivita'. Art. 3. B e n e f i c i a r i 1. Sono beneficiari dei finanziamenti le PMI attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese: a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficolta' di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2004/C244/02 del 1° ottobre 2004; d) PMI per le quali e' previsto l'accesso alla Misura 121 del PSR. Art. 4. investimenti ammissibili a finanziamento 1. Sono ammissibili a finanziamento: a) gli investimenti, sia materiali che immateriali, concernenti l'attivita' di commercializzazione e trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; b) gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie riferibili ai prodotti di cui all'allegato I del Trattato. Art. 5. Interventi non ammissibili a finanziamento o soggetti a limitazioni 1. Non sono ammissibili a finanziamento: a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione; b) l'acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del costo del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; c) gli interventi di mera sostituzione e/o manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili; d) l'acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques; e) gli investimenti sovvenzionabili in virtu' delle Organizzazioni comuni di Mercato. 2. Nei diversi settori di intervento non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che eccede le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM. Art. 6. Forma e intensita' del finanziamento 1. I finanziamenti integrativi di cui al presente regolamento consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 40% delle spesa ritenuta ammissibile. 2. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria. Art. 7. Spese ammissibili 1. Sono spese ammissibili: a) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili che si prestano per caratteristiche tipologico-funzionali ad un conveniente utilizzo, compresi i terreni necessari alla realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del costo delle spese ammissibili relative all'investimento, con esclusione del terreno; b) l'acquisto, l'installazione e il leasing di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, ivi comprese le dotazioni informatiche e il software accessorio, i macchinari per la movimentazione dei prodotti all'interno degli impianti e privi delle caratteristiche per la circolazione su strada; c) la realizzazione di impianti che utilizzano produzioni agricole e loro sottoprodotti per la produzione di energia; d) gli investimenti immateriali quali brevetti e royalties; e) le spese generali nel limite massimo del 10% dell'importo della spesa ammissibile, purche' in connessione diretta con l'investimento proposto per il finanziamento. Nel caso di investimenti in zone con vincoli ambientali il limite e' innalzato al 12%; f) l'IVA, nel caso in cui l'imposta non sia recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'Art. 71, paragrafo 3 a), del Regolamento (CE) n. 1698/2006 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Art. 8. Obblighi del beneficiario 1. Gli investimenti oggetto del finanziamento sono vincolati all'impiego previsto, li' vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, e' di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'Art. 7. 2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dal finanziamento. Art. 9. Criteri e modalita' 1. Per i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti integrativi di cui al presente regolamento si rinvia a quanto previsto dal PSR e dai provvedimenti regionali di attuazione della Misura 123 del PSR. Art. 10. Esecuzione degli investimenti 1. Ai fini del presente regolamento, l'esecuzione degli investimenti aziendali non puo' aver luogo prima della presentazione della domanda di finanziamento integrativo. Art. 11. Modalita' di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti 1. Per le modalita' di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti si rinvia a quanto previsto dal PSR. Art. 12. C u m u l o 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto, in relazione alle stesse spese ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a una intensita' di aiuto superiore alla misura massima di cui all'Art. 6. Art. 13. Localizzazione e durata 1. L'applicazione su base territoriale del presente regolamento avviene secondo le modalita' previste dal PSR. 2. Il presente regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2008, ai sensi dell'Art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione. Art. 14. Rinvio alle normative europee 1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Comunita' europea L 10 del 13 gennaio 2001, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea L 358 del 16 dicembre 2006. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione del PSR da parte della Commissione europea. Visto, il Presidente: Illy