Allegato
Regolamento  per  la  concessione di finanziamenti integrativi al PSR
   per     investimenti    in    aziende    di    trasformazione    e
   commercializzazione  di prodotti agricoli, in esecuzione dell'Art.
   7,  comma  152,  della  legge  regionale  23  gennaio  2007, n. 1.
   (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale
   della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   Il   presente  regolamento  disciplina  la  concessione  dei
finanziamenti  integrativi  al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) per investimenti
in  aziende  di  trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti
agricoli riconducibili a quelli previsti dalla Misura 123 del PSR. in
esecuzione  dell'Art.  7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio
2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia).
    2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma 1  sono  finalizzati  ad
investimenti  materiali  e  immateriali  che migliorano il rendimento
globale  delle  imprese beneficiarie e che riguardano la lavorazione,
trasformazione  e  commercializzazione  nonche'  lo sviluppo di nuovi
prodotti,  processi  e  tecnologie. Gli investimenti si riferiscono a
prodotti  di  cui  all'allegato I  del  Trattato  che  istituisce  la
comunita'  Europea e rispettano i vigenti requisiti minimi comunitari
applicabili.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) PMI:   piccole   e   medie   imprese   cosi'  come  definite
nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del
12  gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese;
      b)  trasformazione  di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento
di  un  prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque
un  prodotto  agricolo,  con  l'eccezione  delle  attivita'  agricole
necessarie  per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per
la prima vendita;
      c) commercializzazione  di  prodotti  agricoli: la detenzione o
l'esposizione,  ai  fini della vendita, la consegna o qualsiasi altra
modalita'  di  immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da
parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni
operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita.
La  vendita  da parte di un produttore primario al consumatore finale
e'  da considerarsi commercializzazione se avviene in locali separati
riservati a tale attivita'.
                               Art. 3.
                        B e n e f i c i a r i
    1.  Sono  beneficiari  dei  finanziamenti  le  PMI  attive  nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
    2.  Sono  escluse  dai  finanziamenti  le  seguenti  categorie di
imprese:
      a) PMI  attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e
PMI  dedite  alla  fabbricazione e commercializzazione di prodotti di
imitazione   o   di   sostituzione   del   latte   e   dei   prodotti
lattiero-caseari;
      b) PMI  di  produzione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti  della  pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE)
n.   104/2000   del   Consiglio   del   17   novembre  1999  relativo
all'organizzazione  comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura;
      c) PMI  di  trasformazione  e  commercializzazione  di prodotti
agricoli  che  rientrano nella categoria di imprese in difficolta' di
cui  agli  Orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  per  il
salvataggio   e   la  ristrutturazione  di  imprese  in  difficolta',
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2004/C244/02 del 1° ottobre 2004;
      d)  PMI  per le quali e' previsto l'accesso alla Misura 121 del
PSR.
                               Art. 4.
              investimenti ammissibili a finanziamento
    1. Sono ammissibili a finanziamento:
      a) gli investimenti, sia materiali che immateriali, concernenti
l'attivita'  di  commercializzazione e trasformazione dei prodotti di
cui all'allegato I del Trattato;
      b) gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e  tecnologie  riferibili  ai  prodotti  di  cui  all'allegato I  del
Trattato.
                               Art. 5.
 Interventi non ammissibili a finanziamento o soggetti a limitazioni
    1. Non sono ammissibili a finanziamento:
      a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
      b) l'acquisto   di   terreni,   ad  esclusione  delle  aree  di
pertinenza  relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di
finanziamento  e  comunque  fino  ad  un massimo del costo del totale
delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
      c) gli   interventi   di  mera  sostituzione  e/o  manutenzione
ordinaria   di  beni  mobili  ed  immobili;  d)  l'acquisto  di  beni
strumentali  usati  e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente
l'utilizzo  nell'ambito  di  un  singolo  ciclo  produttivo  annuale,
incluse le barriques;
      e) gli    investimenti    sovvenzionabili   in   virtu'   delle
Organizzazioni comuni di Mercato.
    2.   Nei  diversi  settori  di  intervento  non  sono  consentiti
finanziamenti  per  interventi  che  comportano  un  incremento della
produzione  che  eccede  le  limitazioni al sostegno comunitario o le
restrizioni fissate dalle OCM.
                               Art. 6.
                Forma e intensita' del finanziamento
    1.  I  finanziamenti  integrativi  di cui al presente regolamento
consistono  in  contributi in conto capitale nella misura massima del
40% delle spesa ritenuta ammissibile.
    2.  La  concessione  del  finanziamento avviene a fronte di spese
effettivamente   sostenute  dal  beneficiario  finale  e  documentate
mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria.
                               Art. 7.
                          Spese ammissibili
    1. Sono spese ammissibili:
      a) la  costruzione,  l'acquisto  o  il  miglioramento  di  beni
immobili che si prestano per caratteristiche tipologico-funzionali ad
un   conveniente   utilizzo,   compresi   i  terreni  necessari  alla
realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento
e  comunque  fino  ad  un  massimo  del costo delle spese ammissibili
relative all'investimento, con esclusione del terreno;
      b) l'acquisto,  l'installazione  e il leasing di nuovi impianti
tecnologici,  macchinari  e  attrezzature,  idonei  ad un conveniente
utilizzo  aziendale,  ivi  comprese  le  dotazioni  informatiche e il
software  accessorio, i macchinari per la movimentazione dei prodotti
all'interno  degli  impianti  e  privi  delle  caratteristiche per la
circolazione su strada;
      c)  la  realizzazione  di  impianti  che  utilizzano produzioni
agricole e loro sottoprodotti per la produzione di energia;
      d) gli investimenti immateriali quali brevetti e royalties;
      e) le  spese  generali  nel limite massimo del 10% dell'importo
della   spesa   ammissibile,   purche'  in  connessione  diretta  con
l'investimento   proposto   per   il   finanziamento.   Nel  caso  di
investimenti in zone con vincoli ambientali il limite e' innalzato al
12%;
      f)  l'IVA,  nel  caso in cui l'imposta non sia recuperabile dal
beneficiario  finale, secondo quanto previsto dall'Art. 71, paragrafo
3  a),  del  Regolamento  (CE)  n.  1698/2006  del  Consiglio  del 20
settembre  2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
                               Art. 8.
                      Obblighi del beneficiario
    1.  Gli  investimenti  oggetto  del  finanziamento sono vincolati
all'impiego previsto, li' vincolo di destinazione, rispetto alla data
di  accertamento  di avvenuta esecuzione, e' di dieci anni per i beni
immobili  e  di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'Art.
7.
    2.  Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di
forza maggiore comporta la decadenza dal finanziamento.
                               Art. 9.
                         Criteri e modalita'
    1.  Per i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti
integrativi  di  cui  al  presente  regolamento  si  rinvia  a quanto
previsto  dal  PSR  e dai provvedimenti regionali di attuazione della
Misura 123 del PSR.
                              Art. 10.
                    Esecuzione degli investimenti
    1.   Ai   fini   del  presente  regolamento,  l'esecuzione  degli
investimenti  aziendali non puo' aver luogo prima della presentazione
della domanda di finanziamento integrativo.
                              Art. 11.
  Modalita' di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti
    1.  Per  le  modalita' di verifica dell'avvenuta esecuzione degli
investimenti si rinvia a quanto previsto dal PSR.
                              Art. 12.
                             C u m u l o
    1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non
possono  essere  cumulati  con altri strumenti di aiuto, in relazione
alle  stesse  spese  ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a una
intensita' di aiuto superiore alla misura massima di cui all'Art. 6.
                              Art. 13.
                       Localizzazione e durata
    1.  L'applicazione  su base territoriale del presente regolamento
avviene secondo le modalita' previste dal PSR.
    2.  Il  presente  regolamento  resta  in vigore fino al 30 giugno
2008,  ai  sensi  dell'Art.  10  del  regolamento  (CE)  n.  70/2001,
modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20
dicembre  2006  che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n.
70/2001  e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi
di applicazione.
                              Art. 14.
                    Rinvio alle normative europee
    1.  I  finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi
alle  condizioni  previste  dal  Regolamento  (CE)  n. 70/2001 del 12
gennaio  2001  relativo  all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese,  pubblicato  in Gazzetta ufficiale della Comunita' europea L
10 del 13 gennaio 2001, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n.
1857/2006   della   Commissione   del   15   dicembre  2006  relativo
all'applicazione  degli  articoli 87  e 88 del trattato agli aiuti di
Stato  a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione
di  prodotti  agricoli  e  recante  modifica  del regolamento (CE) n.
70/2001,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea
L 358 del 16 dicembre 2006.
                              Art. 15.
                          Entrata in vigore
    1.   Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  alla  data  di
approvazione del PSR da parte della Commissione europea.
                     Visto, il Presidente: Illy