ALLEGATO Regolamento ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, per la disciplina delle modalita' di finanziamento dei programmi finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996, definiti nei protocolli stipulati fra la Regione e le province. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") disciplina i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, concertate fra la Regione e le province tramite la stipula di protocolli d'intesa. Art. 2. Destinatari dei finanziamenti 1. Destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono le province. Art. 3. Programmi 1. I programmi di sperimentazione predisposti dalle province devono essere coerenti con le finalita' e gli obiettivi stabiliti nei protocolli d'intesa di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 41/1996, hanno durata triennale e sono soggetti ad aggiornamento annuale. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, le province presentano entro il 31 maggio di ogni anno alla direzione centrale salute e protezione sociale apposita domanda corredata dal programma triennale d'interventi, ovvero dall'aggiornamento annuale e dal relativo piano finanziario. Art. 5. Criteri di riparto 1. Le risorse disponibili sono ripartite annualmente tra le province secondo il seguente criterio: a) il 40% dello stanziamento suddiviso in base alla popolazione residente nel territorio delle singole province; b) il 35% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti del Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole province; c) il 25% dello stanziamento suddiviso in parti uguali tra le province. Art. 6. Ammissibilita' al finanziamento 1. La concessione del finanziamento spettante e' subordinata alla verifica della coerenza del programma di cui all'art. 3 con le finalita' dei protocolli d'intesa stipulati fra la Regione e le province ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 41/1996. 2. Le spese d'investimento non sono ammissibili al finanziamento. 3. Il finanziamento regionale e' concesso fino al massimo dell'80% del piano finanziario annuale. 4. L'erogazione dell'intero importo concesso viene disposta annualmente in via anticipata. Art. 7. Rendicontazione 1. La rendicontazione e' effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, nei termini stabiliti nel decreto di concessione. 2. L'importo concesso per ogni singola annualita' puo' essere utilizzato entro la data prevista per la rendicontazione della terza annualita', fermo restando la concorrenza massima regionale dell'80% della spesa effettiva sostenuta nel triennio. 3. Entro il termine di cui al comma 1, i destinatari del finanziamento sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale la parte di contributo eventualmente eccedente l'80% della spesa sostenuta. Art. 8. Norma transitoria 1. In deroga al criterio di riparto stabilito dall'art. 5, comma 1, per l'anno 2007 le risorse disponibili sono ripartite tra le province secondo il seguente criterio: a) il 45% dello stanziamento e' suddiviso proporzionalmente in base alla spesa ammessa al contributo nel triennio 2004-2006 per l'attuazione di progetti finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996; b) il 30% dello stanziamento e' suddiviso in base alla popolazione residente nel territorio delle singole province; c) il 25% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti del Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole province. 2. In deroga al criterio di riparto stabilito dall'art. 5, comma 1, per l'anno 2008 le risorse disponibili sono ripartite tra le province secondo il seguente criterio: a) il 25% dello stanziamento e' suddiviso proporzionalmente in base alla spesa ammessa al contributo nel triennio 2004-2006 per l'attuazione di progetti finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi direte rivolti alle persone disabili, di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 41/1996; b) il 30% dello stanziamento e' suddiviso in base alla popolazione residente nel territorio delle singole province; c) il 20% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti del Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole province; d) il 25% dello stanziamento e' suddiviso in parti uguali tra le province. Art. 9. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2003, n. 0426/Pres (Regolamento per la ripartizione alle province dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 41/1996, per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'art. 5 della medesima legge regionale). 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 0426/Pres/2003. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy