ALLEGATO
Regolamento ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale
   25  settembre  1996,  n.  41, per la disciplina delle modalita' di
   finanziamento  dei  programmi  finalizzati alla sperimentazione di
   modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di
   rete  rivolti  alle persone disabili, di cui all'articolo 5, comma
   2,  della  legge  regionale  n.  41/1996,  definiti nei protocolli
   stipulati fra la Regione e le province.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
   1.  Il  presente  regolamento,  ai  sensi dell'art. 21 della legge
regionale  25  settembre  1996,  n.  41 (Norme per l'integrazione dei
servizi  e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone
handicappate  e  attuazione  della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104
"Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale e i diritti
delle  persone  handicappate") disciplina i criteri e le modalita' di
finanziamento  delle  iniziative  finalizzate alla sperimentazione di
modelli  organizzativi  innovativi  degli interventi e dei servizi di
rete  rivolti  alle  persone disabili, concertate fra la Regione e le
province tramite la stipula di protocolli d'intesa.
                               Art. 2.
                    Destinatari dei finanziamenti
   1.  Destinatari  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.  1  sono le
province.
                               Art. 3.
                              Programmi
   1.  I  programmi  di  sperimentazione  predisposti  dalle province
devono essere coerenti con le finalita' e gli obiettivi stabiliti nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'art.  21,  comma  3,  della  legge
regionale  n.  41/1996,  hanno  durata  triennale  e sono soggetti ad
aggiornamento annuale.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
   1.  Per  accedere  ai finanziamenti di cui all'art. 1, le province
presentano  entro  il  31 maggio di ogni anno alla direzione centrale
salute  e protezione sociale apposita domanda corredata dal programma
triennale  d'interventi,  ovvero  dall'aggiornamento  annuale  e  dal
relativo piano finanziario.
                               Art. 5.
                         Criteri di riparto
   1.  Le  risorse  disponibili  sono  ripartite  annualmente  tra le
province secondo il seguente criterio:
   a)  il  40%  dello stanziamento suddiviso in base alla popolazione
residente nel territorio delle singole province;
   b) il 35% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti
del  Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole
province;
   c)  il  25%  dello  stanziamento  suddiviso in parti uguali tra le
province.
                               Art. 6.
                   Ammissibilita' al finanziamento
   1.  La concessione del finanziamento spettante e' subordinata alla
verifica  della  coerenza  del  programma  di  cui  all'art. 3 con le
finalita'  dei  protocolli  d'intesa  stipulati  fra  la Regione e le
province  ai  sensi  dell'art.  21, comma 1, della legge regionale n.
41/1996.
   2. Le spese d'investimento non sono ammissibili al finanziamento.
   3. Il finanziamento regionale e' concesso fino al massimo dell'80%
del piano finanziario annuale.
   4.   L'erogazione  dell'intero  importo  concesso  viene  disposta
annualmente in via anticipata.
                               Art. 7.
                           Rendicontazione
   1.  La  rendicontazione  e' effettuata ai sensi di quanto disposto
dall'art.  42  della legge regionale n. 7/2000, nei termini stabiliti
nel decreto di concessione.
   2.  L'importo  concesso  per  ogni  singola annualita' puo' essere
utilizzato  entro la data prevista per la rendicontazione della terza
annualita',  fermo restando la concorrenza massima regionale dell'80%
della spesa effettiva sostenuta nel triennio.
   3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1,  i  destinatari del
finanziamento  sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale
la  parte  di  contributo  eventualmente  eccedente l'80% della spesa
sostenuta.
                               Art. 8.
                          Norma transitoria
   1.  In  deroga al criterio di riparto stabilito dall'art. 5, comma
1,  per  l'anno  2007  le  risorse  disponibili sono ripartite tra le
province secondo il seguente criterio:
   a)  il  45%  dello  stanziamento e' suddiviso proporzionalmente in
base  alla  spesa  ammessa  al  contributo nel triennio 2004-2006 per
l'attuazione  di progetti finalizzati alla sperimentazione di modelli
organizzativi  innovativi  degli  interventi  e  dei  servizi di rete
rivolti  alle  persone  disabili,  di  cui all'art. 5, comma 2, della
legge regionale n. 41/1996;
   b) il 30% dello stanziamento e' suddiviso in base alla popolazione
residente nel territorio delle singole province;
   c) il 25% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti
del  Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole
province.
   2.  In  deroga al criterio di riparto stabilito dall'art. 5, comma
1,  per  l'anno  2008  le  risorse  disponibili sono ripartite tra le
province secondo il seguente criterio:
   a)  il  25%  dello  stanziamento e' suddiviso proporzionalmente in
base  alla  spesa  ammessa  al  contributo nel triennio 2004-2006 per
l'attuazione  di progetti finalizzati alla sperimentazione di modelli
organizzativi  innovativi  degli  interventi  e  dei  servizi  direte
rivolti  alle  persone  disabili,  di  cui all'art. 5, comma 2, della
legge regionale n. 41/1996;
   b) il 30% dello stanziamento e' suddiviso in base alla popolazione
residente nel territorio delle singole province;
   c) il 20% dello stanziamento suddiviso in base al numero di Ambiti
del  Servizio sociale dei comuni relativi al territorio delle singole
province;
   d)  il  25% dello stanziamento e' suddiviso in parti uguali tra le
province.
                               Art. 9.
                             Abrogazione
   1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 26 novembre
2003, n. 0426/Pres (Regolamento per la ripartizione alle province dei
contributi  previsti  dall'art.  21 della legge regionale n. 41/1996,
per  sostenere  gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed
all'erogazione  dei  servizi rientranti nei compiti di cui all'art. 5
della medesima legge regionale).
   2.  Ai  procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente
della Regione n. 0426/Pres/2003.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy