ALLEGATO
Modifiche  ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 21
   luglio  2004,  n.  0243/Pres.  (regolamento  per  le forniture, le
   provviste   ed  i  servizi  da  eseguirsi  in  economia  da  parte
   dell'ufficio  stampa  della  presidenza  della  Regione  e  per la
   valutazione  della  congruita'  dei  contratti nei quali sia parte
   l'ufficio medesimo
                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  1  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              243/2004
   1.  Al  comma  2  dell'articolo 1 del decreto del presidente della
Regione  21 luglio 2004, n. 0243/Pres. (regolamento per le forniture,
le  provviste  ed  i  servizi  da  eseguirsi  in  economia  da  parte
dell'ufficio   stampa   della  presidenza  della  Regione  e  per  la
valutazione  della  congruita'  dei  contratti  nei  quali  sia parte
l'ufficio medesimo) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   "a)  spese  per  acquisto o noleggio di servizi radio-televisivi e
fotografici,   produzione,   sviluppi,  duplicazioni,  ingrandimenti,
diapositive, riprese aeree e simili, archiviazione e gestione archivi
anche tramite sistemi informatici;";
   b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
   "h-bis) spese per l'acquisizione di servizi informativi di stretta
attualita'  e  notiziari  di  agenzia,  di  specifico  interesse  per
l'attivita'  istituzionale  dell'amministrazione regionale, necessari
per  lo  svolgimento dell'attivita' propria dell'ufficio stampa della
presidenza.
                               Art. 2.
Modifiche  all'art.  3  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              243/2004
   1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione
n. 243/2004 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il capo ufficio stampa della presidenza della Regione dispone
le spese di cui all'art. 1.".
                               Art. 3.
Modifiche  all'art.  4  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              243/2004
   1.  All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
243/2004, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Per  le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b),
d)  ed e), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia,
non  puo' superare il limite di 30.000,00 euro al netto di ogni onere
fiscale.";
   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Per le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, lettere f), g) e
h),  l'importo  di  ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non
puo'  superare  l'importo  di  8.000,00  euro  al netto di ogni onere
fiscale.";
   c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  Per  le  tipologie  di  cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e
h-bis),  l'importo  di  ogni singola spesa, da eseguirsi in economia,
non puo' superare il limite di 50.000,00 euro, al netto di ogni onere
fiscale".
                               Art. 4.
Modifiche  all'art.  5  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              243/2004
   1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione
n. 243/2004, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  6, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'art.  1  sono richiesti preventivi, o offerte, ad
almeno  cinque  soggetti  economici,  se  sussistono  in  tale numero
soggetti idonei,
   individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti.".
                               Art. 5.
Modifiche  all'art.  6  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              243/2004
   1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
   "b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno
cinque soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;";
   b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
   "c)  qualora  la  spesa  non superi l'importo di 20.000,00 euro al
netto di ogni onere fiscale, nel rispetto dei limiti fissati all'art.
4;";
   c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2. Ai fini del presente art. e' richiesto il parere di congruita'
espresso   dal   capo   ufficio  stampa  della  presidenza  che  puo'
richiedere,  a  seconda  della  fornitura,  il  parere  del dirigente
responsabile della struttura competente per materia".
                               Art. 6.
Modifiche  all'art.  7  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              243/2004
   1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione
n. 243/2004 e' sostituito dal seguente:
   "1.  L'ordinazione  dei  beni  e  dei servizi deve effettuarsi con
lettera  od  altro  atto del funzionario delegato su disposizione del
capo  ufficio stampa della presidenza della Regione, e deve contenere
oltre  agli  elementi  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  i prezzi, le
modalita' di pagamento, i termini di pagamento e di consegna
                               Art. 7.
Modifiche  all'art.  9  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              243/2004
   1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione
n. 243/2004 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Tutti  i  beni  ed i servizi oggetto del presente regolamento
sono  soggetti  rispettivamente  a  collaudo  o  alla  verifica della
regolare  esecuzione  da  parte  di  un impiegato dell'ufficio stampa
incaricato dal capo ufficio stampa".
                               Art. 8.
Modifiche  all'art.  12  del  decreto del Presidente della Regione n.
                              243/2004
   1.  Il  comma  1  dell'art.  12  del  decreto del Presidente della
Regione n. 243/2004 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  parere di congruita' su tutti i contratti per i quali non
si  ricorra  al  sistema  in  economia e nei quali e' parte l'ufficio
stampa  della  presidenza  della Regione e' espresso dal capo ufficio
stampa".
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy