ALLEGATO Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres. (regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza della Regione e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo Art. 1. Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del presidente della Regione 21 luglio 2004, n. 0243/Pres. (regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio stampa della presidenza della Regione e per la valutazione della congruita' dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) spese per acquisto o noleggio di servizi radio-televisivi e fotografici, produzione, sviluppi, duplicazioni, ingrandimenti, diapositive, riprese aeree e simili, archiviazione e gestione archivi anche tramite sistemi informatici;"; b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) spese per l'acquisizione di servizi informativi di stretta attualita' e notiziari di agenzia, di specifico interesse per l'attivita' istituzionale dell'amministrazione regionale, necessari per lo svolgimento dell'attivita' propria dell'ufficio stampa della presidenza. Art. 2. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 e' sostituito dal seguente: "1. Il capo ufficio stampa della presidenza della Regione dispone le spese di cui all'art. 1.". Art. 3. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d) ed e), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non puo' superare il limite di 30.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, lettere f), g) e h), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non puo' superare l'importo di 8.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per le tipologie di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e h-bis), l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non puo' superare il limite di 50.000,00 euro, al netto di ogni onere fiscale". Art. 4. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004, e' sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi, o offerte, ad almeno cinque soggetti economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti.". Art. 5. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;"; b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "c) qualora la spesa non superi l'importo di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale, nel rispetto dei limiti fissati all'art. 4;"; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del presente art. e' richiesto il parere di congruita' espresso dal capo ufficio stampa della presidenza che puo' richiedere, a seconda della fornitura, il parere del dirigente responsabile della struttura competente per materia". Art. 6. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 e' sostituito dal seguente: "1. L'ordinazione dei beni e dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del funzionario delegato su disposizione del capo ufficio stampa della presidenza della Regione, e deve contenere oltre agli elementi di cui all'art. 5, comma 2, i prezzi, le modalita' di pagamento, i termini di pagamento e di consegna Art. 7. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 e' sostituito dal seguente: "1. Tutti i beni ed i servizi oggetto del presente regolamento sono soggetti rispettivamente a collaudo o alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato dell'ufficio stampa incaricato dal capo ufficio stampa". Art. 8. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 243/2004 e' sostituito dal seguente: "1. Il parere di congruita' su tutti i contratti per i quali non si ricorra al sistema in economia e nei quali e' parte l'ufficio stampa della presidenza della Regione e' espresso dal capo ufficio stampa". Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy