ALLEGATO . Regolamento per la concessione dei contributi a carico del "Fondo regionale per il servizio idrico integrato", in applicazione dell'art. 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a carico del "Fondo regionale per il servizio idrico integrato" per consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della tariffa secondo i principi di cui all'art. 25, commi 2 e 5 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le autorita' d'ambito previste dal capo IV della legge regionale n. 13/2005. Art. 3. Termine per la presentazione della domanda 1. La domanda per la concessione del contributo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'autorita' d'ambito, e' presentata alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento entro il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno. Art. 4. Documentazione da corredare alla domanda 1. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione indicante: a) le zone montane di propria competenza, classificate B e C di cui alla deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico); b) la popolazione residente nelle zone montane di cui alla lettera a), determinata sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali; c) il totale complessivo della popolazione di cui alla lettera b). Art. 5. Istruttoria della domanda 1. La domanda non corredata dalla documentazione prescritta o non perfezionata a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla medesima, e' considerata inammissibile e conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato. 2. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. Art. 6. Utilizzo del contributo 1. L'autorita' d'ambito utilizza il contributo in conformita' ai principi di cui all'art. 25, commi 2 e 5 della legge regionale n. 13/2005, al fine di ottenere una riduzione del costo del servizio idrico integrato gravante sugli utenti finali allacciati alla rete acquedottistica nelle zone montane classificate B e C di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3303/2000. 2. L'autorita' d'ambito definisce le modalita' di distribuzione del contributo. Art. 7. Ripartizione dei contributi 1. Sulla base delle domande presentate, viene predisposto il riparto dei fondi disponibili a bilancio in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane, classificate B e C, in base alla documentazione di' cui all'art. 4. Art. 8. Erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione, anche successivamente alla concessione, subordinatamente alla determinazione della tariffa di cui all'art. 25 della legge regionale n. 13/2005. Art. 9. Rendicontazione 1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario e' tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000 allegando contestualmente una relazione che illustri le modalita' di distribuzione del contributo nonche' i benefici ottenuti sulla tariffa media dell'acqua applicata nelle zone montane classificate B e C. Art. 10. Norme transitorie 1. Per l'anno 2007 la domanda e' presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'autorita' d'ambito che ha presentato domanda di contributo entro il 1 marzo 2007 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2005, n. 0300/Pres. "Regolamento per la concessione dei contributi a carico del âFondo regionale per il servizio idrico integratoâ, in applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)", e' tenuta a presentare nuova domanda di contributo, sostitutiva della precedente, ai sensi del presente regolamento ed entro il termine indicato al comma 1. Art. 11. Disposizioni generali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 13/2005. Art. 12. A b r o g a z i o n i 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 0300/Pres./2005. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy