ALLEGATO .
Regolamento  per  la  concessione  dei contributi a carico del "Fondo
regionale   per   il  servizio  idrico  integrato",  in  applicazione
dell'art.   26   della   legge   regionale  23  giugno  2005,  n.  13
(Organizzazione  del servizio idrico integrato e individuazione degli
ambiti  territoriali  ottimali  in  attuazione  della legge 5 gennaio
1994, n. 36).
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
1.  Il  presente  regolamento, emanato ai sensi dell'art. 30, comma 1
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso) e
successive  modifiche ed integrazioni, disciplina criteri e modalita'
di  assegnazione  dei contributi a carico del "Fondo regionale per il
servizio  idrico  integrato"  per consentire la copertura degli oneri
derivanti  dall'applicazione  della tariffa secondo i principi di cui
all'art.  25, commi 2 e 5 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13
(Organizzazione  del servizio idrico integrato e individuazione degli
ambiti  territoriali  ottimali  in  attuazione  della legge 5 gennaio
1994, n. 36) e successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
1.   I  soggetti  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  presente
regolamento  sono  le  autorita'  d'ambito previste dal capo IV della
legge regionale n. 13/2005.
                               Art. 3.
             Termine per la presentazione della domanda
1.   La   domanda   per  la  concessione  del  contributo,  datata  e
sottoscritta  dal  legale  rappresentante dell'autorita' d'ambito, e'
presentata  alla  direzione  centrale  ambiente  e  lavori pubblici -
servizio  infrastrutture  civili e tutela acque da inquinamento entro
il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno.
                               Art. 4.
              Documentazione da corredare alla domanda
1. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione indicante:
a)  le  zone montane di propria competenza, classificate B e C di cui
alla  deliberazione  della  giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303
(Classificazione   del   territorio   montano  in  zone  omogenee  di
svantaggio socio-economico);
b)  la  popolazione  residente nelle zone montane di cui alla lettera
a),  determinata  sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici
comunali;
c) il totale complessivo della popolazione di cui alla lettera b).
                               Art. 5.
                      Istruttoria della domanda
1.  La  domanda  non  corredata dalla documentazione prescritta o non
perfezionata  a  seguito  di  specifica richiesta della Regione entro
trenta   giorni   dalla  medesima,  e'  considerata  inammissibile  e
conseguentemente archiviata dandone comunicazione all'interessato.
2.   La   Regione   si   riserva   di  chiedere  qualsiasi  ulteriore
documentazione   si   rendesse  necessaria  per  l'istruttoria  della
pratica.
                               Art. 6.
                       Utilizzo del contributo
1.  L'autorita'  d'ambito  utilizza  il  contributo in conformita' ai
principi  di  cui  all'art.  25, commi 2 e 5 della legge regionale n.
13/2005,  al  fine  di  ottenere una riduzione del costo del servizio
idrico  integrato  gravante  sugli utenti finali allacciati alla rete
acquedottistica  nelle  zone  montane  classificate B e C di cui alla
deliberazione della giunta regionale n. 3303/2000.
2.  L'autorita'  d'ambito definisce le modalita' di distribuzione del
contributo.
                               Art. 7.
                     Ripartizione dei contributi
1.  Sulla base delle domande presentate, viene predisposto il riparto
dei  fondi  disponibili  a  bilancio  in proporzione alla popolazione
residente  nelle  zone  montane,  classificate  B  e  C, in base alla
documentazione di' cui all'art. 4.
                               Art. 8.
                      Erogazione del contributo
1.  L'erogazione  del  contributo  avviene  in unica soluzione, anche
successivamente     alla     concessione,    subordinatamente    alla
determinazione della tariffa di cui all'art. 25 della legge regionale
n. 13/2005.
                               Art. 9.
                           Rendicontazione
1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione, il soggetto
beneficiario e'  tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art.
42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000 allegando contestualmente
una   relazione  che  illustri  le  modalita'  di  distribuzione  del
contributo nonche' i benefici ottenuti sulla tariffa media dell'acqua
applicata nelle zone montane classificate B e C.
                              Art. 10.
                          Norme transitorie
1.  Per  l'anno  2007  la domanda e' presentata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'autorita' d'ambito che ha presentato domanda di contributo entro
il  1 marzo 2007 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12
settembre  2005,  n.  0300/Pres.  "Regolamento per la concessione dei
contributi  a  carico  del  “Fondo regionale per il servizio idrico
integrato”,  in  applicazione  dell'art.  26,  comma  3 della legge
regionale  23  giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico
integrato  e  individuazione  degli  ambiti  territoriali ottimali in
attuazione  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36)",  e'  tenuta  a
presentare nuova domanda di contributo, sostitutiva della precedente,
ai  sensi  del  presente  regolamento ed entro il termine indicato al
comma 1.
                              Art. 11.
                        Disposizioni generali
1.  Per  quanto  non  espressamente previsto dal presente regolamento
valgono le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge
regionale n. 13/2005.
                              Art. 12.
                        A b r o g a z i o n i
1.   E'   abrogato   il   decreto   del   Presidente   della  Regione
0300/Pres./2005.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy