ALLEGATO .
Regolamento  recante  criteri e modalita' per il riconoscimento delle
associazioni  dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge
regionale   16   agosto   1999,   n.   23  (disciplina  di  raccolta,
coltivazione,  conservazione e commercio dei tartufi), come integrato
dall'art.  15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi
in  materia  di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in
materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
1.   Il   presente  regolamento  reca  criteri  e  modalita'  per  il
riconoscimento delle associazioni dei tartufai, di seguito denominate
associazioni, di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge regionale 16
agosto   1999,   n.   23   (disciplina   di  raccolta,  coltivazione,
conservazione  e  commercio dei tartufi), come integrato dall'art. 15
della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di
risorse  agricole,  naturali,  forestali  e  montagna e in materia di
ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).
                               Art. 2.
         Requisiti per il riconoscimento delle associazioni
1.   Ai   fini   del  riconoscimento  da  parte  dell'amministrazione
regionale, le associazioni possiedono i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico;
b) essere costituite in via prevalente (almeno il cinquanta per cento
piu'  uno  dei  componenti)  da  conduttori  di tartufaie coltivate e
controllate,  micologi  nonche'  da  raccoglitori  di  tartufi di cui
all'art. 12 della legge regionale n. 23/1999;
c)  essere  altresi'  costituite da soggetti operanti nel mondo della
ristorazione  e  della  commercializzazione  dei  tartufi  ovvero  da
persone fisiche o giuridiche che si propongono lo scopo della tutela,
incremento,  sviluppo,  conservazione,  promozione, studio, ricerca e
diffusione della conoscenza del tartufo.
2. Eventuali variazioni alla composizione delle associazioni, tali da
comportare  la perdita del requisito della prevalenza di cui all'art.
1, lettera b), sono tempestivamente comunicate al competente servizio
della  direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali, forestali e
montagna.
                               Art. 3.
           Modalita' di riconoscimento delle associazioni
1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 1, le associazioni presentano
domanda  al  competente  servizio  della  direzione  centrale risorse
agricole, naturali, forestali e montagna.
2.  La  domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, e' corredata
di:
a) atto costitutivo e statuto;
b)  elenco  dei  soci,  comprovante  il rispetto dei requisiti di cui
all'art. 2;
c)  verbale  dell'organo direttivo dal quale risulta l'autorizzazione
al legale rappresentante a presentare istanza di riconoscimento.
3.  Previa  verifica  delle  finalita'  statutarie e del possesso dei
requisiti  di  cui  all'art.  2, il direttore del servizio competente
adotta,   con   proprio   provvedimento,   il   riconoscimento  delle
associazioni.
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy