ALLEGATO . Regolamento recante criteri e modalita' per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), come integrato dall'art. 15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento reca criteri e modalita' per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai, di seguito denominate associazioni, di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), come integrato dall'art. 15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Art. 2. Requisiti per il riconoscimento delle associazioni 1. Ai fini del riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale, le associazioni possiedono i seguenti requisiti: a) essere costituite con atto pubblico; b) essere costituite in via prevalente (almeno il cinquanta per cento piu' uno dei componenti) da conduttori di tartufaie coltivate e controllate, micologi nonche' da raccoglitori di tartufi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 23/1999; c) essere altresi' costituite da soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi ovvero da persone fisiche o giuridiche che si propongono lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo. 2. Eventuali variazioni alla composizione delle associazioni, tali da comportare la perdita del requisito della prevalenza di cui all'art. 1, lettera b), sono tempestivamente comunicate al competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Art. 3. Modalita' di riconoscimento delle associazioni 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, le associazioni presentano domanda al competente servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. 2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, e' corredata di: a) atto costitutivo e statuto; b) elenco dei soci, comprovante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2; c) verbale dell'organo direttivo dal quale risulta l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza di riconoscimento. 3. Previa verifica delle finalita' statutarie e del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il direttore del servizio competente adotta, con proprio provvedimento, il riconoscimento delle associazioni. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy