Art. 4.
                     Strumenti di pianificazione

1.  Il  perseguimento  degli  obiettivi istitutivi, affidati all'ente
gestore,  si  attua  attraverso  gli  strumenti di pianificazione del
parco,  previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983: a) il
piano territoriale di coordinamento;
b) il piano di gestione.
2.  Il  piano territoriale di coordinamento e' adottato dal consorzio
entro  dodici  mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed e'
approvato  dalla  giunta  regionale  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 19 della legge regionale n. 86/1983.
3.  Il  piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione
del  territorio  in  zone  con  diverso regime di tutela e le diverse
tipologie  di  interventi  per la conservazione dei valori naturali e
ambientali   nonche'   agricoli,  storici,  culturali,  antropologici
tradizionali,   con  particolare  riferimento  alle  seguenti  unita'
territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l'ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico
e documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
4.  Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'art.
17  della  legge  regionale  n.  86/1983,  un documento strategico di
indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalita' del
parco,  gli  obiettivi  e  gli  interventi prioritari per lo sviluppo
sociale ed economico delle comunita' che vivono nel parco.