Art. 4. Strumenti di pianificazione 1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983: a) il piano territoriale di coordinamento; b) il piano di gestione. 2. Il piano territoriale di coordinamento e' adottato dal consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed e' approvato dalla giunta regionale secondo le modalita' previste dall'art. 19 della legge regionale n. 86/1983. 3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonche' agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento alle seguenti unita' territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE): a) il complesso del bosco; b) il sistema della coltura specializzata a vigneto; c) il contesto della vite familiare; d) l'ambiente agricolo; e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili; f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico; g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario; h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale. 4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalita' del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' che vivono nel parco.