Art. 5. Norme finali 1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all'allegato B) alla presente legge, salve le disposizioni piu' restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi. 2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell'ente gestore sono affidate al comune di Capriano del Colle. 3. La sede provvisoria del parco e' stabilita presso la sede del comune di Capriano del Colle. 4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatorie assunte dai comuni con atti adottati o approvati precedentemente all'approvazione della legge istitutiva del parco, se non in contrasto con le disposizioni della presente legge. 5. Sono altresi' fatti salvi gli interventi edilizi gia' assentiti all'atto di entrata in vigore della presente legge. 6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo. 7. Le aree a destinazione agricola comprese nel parco possono concorrere alla possibilita' di computo ai fini edificatori previsti dall'art. 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), per le opere connesse ad aziende agricole da realizzare esternamente al parco. 8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalita'. Al fine di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale dei predetti impianti, e' altresi' ammessa la loro ricollocazione, con l'osservanza della disciplina urbanistica comunale degli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale e dei piani di sistema e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal parco.