Art. 5.
                            Norme finali

1.   Fino   alla  data  di  pubblicazione  della  proposta  di  piano
territoriale  di  coordinamento,  e  comunque  per non oltre tre anni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, si applicano
nel  territorio  del  parco  le  prescrizioni  e  i  divieti  di  cui
all'allegato  B)  alla  presente  legge,  salve  le disposizioni piu'
restrittive  dettate  in  materia di tutela ambientale da altre leggi
regionali   o   dagli  strumenti  urbanistici  comunali  generali  ed
attuativi.  2.  Fino  alla  costituzione  degli organi consortili, le
funzioni  dell'ente  gestore  sono affidate al comune di Capriano del
Colle.
3.  La  sede  provvisoria  del  parco e' stabilita presso la sede del
comune di Capriano del Colle.
4.  Sono  fatte  salve  le previsioni pianificatorie e programmatorie
assunte  dai  comuni  con  atti  adottati o approvati precedentemente
all'approvazione   della  legge  istitutiva  del  parco,  se  non  in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
5.  Sono  altresi'  fatti salvi gli interventi edilizi gia' assentiti
all'atto di entrata in vigore della presente legge.
6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi
di  manutenzione  ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e
restauro conservativo.
7.  Le  aree  a  destinazione  agricola  comprese  nel  parco possono
concorrere  alla possibilita' di computo ai fini edificatori previsti
dall'art. 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il
governo del territorio), per le opere connesse ad aziende agricole da
realizzare esternamente al parco.
8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono
ammessi  gli  interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalita'.
Al  fine  di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale
dei  predetti  impianti,  e' altresi' ammessa la loro ricollocazione,
con   l'osservanza   della   disciplina  urbanistica  comunale  degli
indirizzi  del piano territoriale paesistico regionale e dei piani di
sistema  e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal
parco.