ALLEGATO B.
                                      (ai sensi dell'art. 5, comma 1)

I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto.
1.  L'area del parco regionale del Monte Netto, cosi' come delimitata
nella   cartografia  allegata  e'  suddivisa  nelle  seguenti  unita'
territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l'ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico
e documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
a. Il complesso del bosco.
1.  Comprende  il  patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno
essere   orientati  alla  conservazione  e  alla  valorizzazione  dei
caratteri peculiari.
2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:
a)  interventi  di  indirizzo  e  controllo dell'evoluzione spontanea
della vegetazione;
b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di
interventi  di  forestazione  e  rimboschimento, di piste di esbosco,
comprese  le  piste  frangifuoco  e di servizio forestale, nonche' le
attivita'  di  esercizio  e di manutenzione delle predette opere, nei
limiti  stabiliti  dalle  leggi  nazionali  e regionali e dalle altre
prescrizioni specifiche;
c)  per  le  aree  non  occupate dal bosco, l'ordinaria utilizzazione
agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;
d)  le  opere  di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' ogni
altro  intervento  sui  manufatti  edilizi esistenti qualora definito
ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;
e)  le  normali  attivita'  silvicolturali,  nonche'  la raccolta dei
prodotti  secondari  del  bosco,  nei  limiti  stabiliti  dalle leggi
nazionali e regionali;
f)  le  attivita'  del  tempo  libero compatibili con le finalita' di
tutela naturalistica e paesistica.
b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto.
1.  Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura
professionale.
2.  In  tale  UTPE  e' ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del
suolo,   prioritariamente  destinata  alla  viticoltura,  nonche'  la
realizzazione  di  strade  poderali ed interpoderali di larghezza non
superiore  a  4  metri  lineari,  la  realizzazione di infrastrutture
tecniche   di   bonifica   agraria   e   di   difesa  del  suolo,  di
canalizzazioni,  di  opere  di  difesa idraulica e simili, nonche' le
attivita' di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. E' ammesso il mantenimento delle attivita' zootecniche esistenti.
4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, e' altresi' ammessa la
realizzazione  di  annessi  rustici  aziendali ed interaziendali e di
altre  strutture  strettamente  connesse alla conduzione del fondo ed
alle   esigenze   abitative   di   soggetti  aventi  i  requisiti  di
imprenditori  agricoli, con l'osservanza delle disposizioni di cui al
titolo  III,  parte  II,  della  legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(Legge  per  il  governo  del  terri-torio). Tali interventi dovranno
essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio
e  utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva
locale.
5. Per l'edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi
dell'art.  59  della  legge  regionale  n. 12/2005, devono concorrere
superfici  coltivate  a  vite per una quota non inferiore all'ottanta
per cento.
c. Il contesto della vite familiare.
1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al
mantenimento   ed   alla   valorizzazione  dei  caratteri  rurali  di
testimonianza  propri  di una conduzione dei fondi e di una modalita'
di  coltivazione  tradizionale  pur  consentendo  la  libera forma di
allevamento  della  vite  (forma  di  allevamento  della  vite ovvero
modalita'  di  sviluppo  nello  spazio  degli  organi  riproduttivi e
vegetativi).
2.  In  tale  UTPE  e' ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del
suolo,  prioritariamente  destinata  alla  viticoltura;  sono inoltre
ammessi  il  mantenimento  delle  attivita' di allevamento zootecnico
esistenti,  la  realizzazione  di strade poderali ed interpoderali di
larghezza  non  superiore  a  4  metri  lineari,  la realizzazione di
infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di
canalizzazioni,  di  opere  di  difesa idraulica e simili, nonche' le
attivita' di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3.  In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilita' di computo
ai  fini  edificatori  previsti dall'art. 59 della legge regionale n.
12/2005,  non  sono  ammesse  nuove  edificazioni. Al solo fine della
conduzione  agricola-familiare del fondo, e' ammessa la realizzazione
di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;
b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
c)  utilizzo  di  materiali costruttivi locali e tecniche costruttive
tradizionali;
d) distanza delle strade non inferiore a metri 5;
e) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 10.
d. L'ambiente agricolo.
1.  Comprende  le  aree  caratterizzate  dalla  prevalenza  di  forme
dell'utilizzazione  del  suolo con specifiche finalita' di produzione
agricola;   l'unita'   e'  ulteriormente  qualificata  in  sub-unita'
corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di
utilizzo   del  suolo,  struttura  e  tipologia  delle  attivita'  di
conduzione,   tipicita'   dell'interazione  agricoltura,  ambiente  e
territorio:
a) la zona dell'agricoltura professionale della pianura;
b) la zona agricola ambientale;
c) la zona agricola periurbana.
2.  In  tale  UTPE  e' ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del
suolo.  Nella sub-unita' dell'agricoltura professionale della pianura
e   nella   sub-unita'   dell'agricoltura   periurbana   e'   ammesso
l'allevamento  zootecnico;  nella  sub-unita'  agricola ambientale e'
ammesso  il  mantenimento  delle  attivita' di allevamento zootecnico
esistenti.
3.  Sono  altresi'  ammesse  la  realizzazione  di strade poderali ed
interpoderali  di  larghezza  non  superiore  a  4  metri lineari, la
realizzazione  di  infrastrutture  tecniche  di bonifica agraria e di
difesa  del  suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e
simili,  nonche'  le  attivita'  di esercizio e di manutenzione delle
stesse.
4.  Nel  rispetto  delle disposizioni di cui al titolo III, parte II,
della  legge  regionale  n.  12/2005, nella sub-zona dell'agricoltura
professionale  della  pianura e nella sub-zona agricola periurbana e'
ammessa   la   realizzazione   di   annessi   rustici   aziendali  ed
interaziendali  e  di  altre  strutture  connesse alla conduzione del
fondo  ed  alle  esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di
imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  ai sensi delle vigenti
leggi  regionali  ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro
nuclei  familiari.  Nella  sub-zona  agricola ambientale sono ammessi
esclusivamente   gli   interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria,  restauro,  risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia   e   ampliamento  degli  edifici  agricoli  esistenti  come
stabilito  nel  vigente  piano  regolatore  alla data di approvazione
della presente legge. Tali interventi devono essere realizzati con la
massima  cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali
e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5.  Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture
finalizzate  alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico
sono comunque subordinati alla redazione di un progetto paesistico di
dettaglio che attraverso un adeguato impiego della vegetazione riduca
l'impatto  paesistico  degli  edifici  e  integri l'intervento con il
contesto.  Le  specie  arboree  devono  essere scelte con particolare
attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno,
alle  caratteristiche  ecologiche  e  percettive  delle essenze e con
riferimento, comunque, a specie autoctone.
6.  Nella  sub-zona  dell'agricoltura  professionale  della pianura e
nella  sub-zona  agricola  periurbana per gli impianti di allevamento
zootecnico  esistenti che si dotano di certificazione ambientale (ISO
14000/EMAS),  oltre  agli  interventi  di cui al punto 4, e' comunque
ammesso,  al  fine  di eseguire adeguamenti funzionali, un incremento
volumetrico  pari  al  dieci  per  cento  massimo  della  consistenza
edificatoria   esistente   alla  data  di  approvazione  della  legge
istitutiva del Parco.
e. Il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili.
1.  Comprende  le  aree che costituiscono l'ambito dell'ecosistema di
riferimento  della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d'acqua,
affiancato  da  residui  elementi  di naturalita', allo stato attuale
presenta  precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che
rende   opportuna   una   complessiva   riqualificazione  ambientale.
Comprende  altresi'  le  aree  che  vedono  la  presenza  di  aste di
fontanile  e  di  un  significativo  reticolo idrico minore, entrambi
elementi  costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa.
Il  Parco  promuove  azioni  di  salvaguardia  di questi fondamentali
elementi  che  costituiscono il supporto alla costruzione di una rete
ecologica  diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte
Netto e il resto del territorio.
2.  Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle
acque  superficiali,  gli  scarichi  nel  fiume o immessi sul suolo e
negli  strati  del  sottosuolo,  devono  rispondere agli obiettivi di
qualita'  disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni   sulla   tutela   delle   acque   dall'inquinamento  e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti da fonti agricole).
3.  In  tale  UTPE  gli  interventi  sono disciplinati dai rispettivi
strumenti  urbanistici comunali; al fine di perseguire l'obiettivo di
valorizzazione  della  potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile,
sono  comunque  considerate  compatibili con le caratteristiche delle
aree  per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico,
le   attivita'  sportive  e  ricreative  di  interesse  generale,  se
compatibili  con  le  finalita'  del  parco  e di limitato consumo di
suolo.  E'  comunque  vietata  la  costruzione  di  nuovi edifici sia
pubblici che privati.
f. Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico.
1.  Comprende  le  aree  caratterizzate da una complessiva fragilita'
ambientale  in  ragione  della presenza di un'attivita' estrattiva di
cava, una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non
pregiate  e  da  vegetazione  arborea  non  precisamente  adeguata  e
coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.
2.  Il  Parco  promuove  azioni  di  tutela integrata, finalizzate al
recupero ambientale e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.
3.  Gli  interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati,
in  particolare,  a  mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da
potenziale  pericolosita',  ripristinare  l'ecosistema ambientale e i
caratteri  connotativi  del  paesaggio, orientare la realizzazione di
spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.
4.  In  tale  UTPE  e' ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del
suolo  e  il  mantenimento  dell'attivita'  di allevamento esistente,
nonche'  la  realizzazione  di  strade  poderali  ed interpoderali di
larghezza  non  superiore  a  4  metri  lineari,  la realizzazione di
infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di
canalizzazioni,  di  opere  di  difesa idraulica e simili, nonche' le
attivita' di esercizio e di manutenzione delle stesse.
5.  Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare
il  ricorso  a  tecniche  di  ingegneria naturalistica e l'impiego di
materiali   tradizionali   e  comunque  compatibili  con  le  valenze
paesistiche del territorio.
6. Per le aree caratterizzate dall'esistenza di impianti vitivinicoli
propri  della  coltura  professionale  o  di pertinenza delle aziende
vitivinicole  professionali, si applicano le disposizioni di cui alla
UTPE denominata "il sistema della coltura specializzata a vigneto".
g. Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico
e documentario.
1.  I  centri  storici  comprendono strutture insediative tipicamente
urbane,  che  hanno  evidenti  qualita'  e particolari pregi sotto il
profilo   storico-culturale   e   specificatamente  architettonico  e
urbanistico. Costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e
realizzano  un'identita'  culturale  da  salvaguardare  e promuovere.
Rilevanza  viene  data  anche  a  scorci  e visuali che consentono di
cogliere a distanza le strutture insediative storiche poste sull'orlo
di terrazzo del Monte Netto.
2.   In   tali  UTPE  di  iniziativa  comunale  gli  interventi  sono
disciplinati  dai  rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine
di  perseguire  l'obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo
storico  al  sostegno  di  servizi  territoriali  per  la  promozione
dell'identita'  del  Parco, sono comunque considerate compatibili con
le  caratteristiche  degli edifici di interesse storico-testimoniale,
le  attivita'  ricettive  specialistiche  di  supporto  all'attivita'
vitivinicola  quali  degustazione e vendita dei prodotti propri delle
aziende  comprese  nel Parco e le attivita' didattiche specialistiche
del settore agricolo.
h. Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
1.  Comprendono  gli  ambiti territoriali connotati dalla presenza di
tessuti  urbani  esistenti  o  di completamento, la cui disciplina e'
demandata   all'iniziativa  comunale,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze pianificatorie e programmatorie.
2.  Gli  interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono
assoggettati  alle  disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici
comunali.
II. Norme particolari di tutela.
1.  Al fine della tutela dei sistemi di identita' territoriali, delle
risorse   agricole   e  degli  ambiti  ed  elementi  connotativi  del
paesaggio,  si applicano nell'intero ambito del Parco le disposizioni
di cui al presente articolo.
2.  Al  di  fuori degli ambiti del sistema della cascine di carattere
storico  documentario  di  cui  alla  Parte  I, punto g), Punto 1, si
osservano le seguenti prescrizioni:
a)  non  sono  ammesse  modificazioni  dell'andamento altimetrico dei
terreni   che   possano   determinare   pregiudizio   agli   elementi
geomorfologici   che   costituiscono  le  forme  caratteristiche  del
territorio;
b)   negli  interventi  di  trasformazione  edilizia  ed  urbanistica
ammessi,  i  nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza
non  inferiore  a  20  metri,  misurata a partire dall'orlo superiore
della  scarpata  del  crinale  laddove  individuato  nello  strumento
urbanistico comunale;
c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i
nuovi   manufatti  devono  essere  realizzati  ad  una  distanza  non
inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del
crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale.
3.  Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del
punto  2  sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle
disposizioni relative alle singole UTPE:
a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente,
con  l'osservanza  delle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici
comunali;
b) la realizzazione di opere pubbliche;
c)  l'utilizzazione  agricola del suolo e l'attivita' di allevamento,
quest'ultima  esclusivamente  in forma non intensiva qualora di nuovo
impianto,   nonche'   la   realizzazione   di   strade   poderali  ed
interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
d)  la  realizzazione  di  impianti  tecnici di modesta entita' quali
impianti  di  pompaggio  per  l'approvvigionamento  idrico, irriguo e
civile,  e  simili,  di  punti  di riserva d'acqua per lo spegnimento
degli  incendi,  nonche'  le attivita' di esercizio e di manutenzione
delle predette opere.
4.  Al  fine  di  conseguire  la  tutela della morfologia centuriata,
devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali
degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione
quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti
lungo  gli  assi  principali  della centuriazione, i tabernacoli agli
incroci  degli  assi  stradali,  le  piantate  ed  i filari di antico
impianto  orientati  secondo  la  centuriazione,  nonche'  ogni altro
elemento  riconducibile,  attraverso  l'esame  dei fatti topografici,
alla divisione agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione,
ampliamento  e  rifacimento di infrastrutture per la viabilita' e per
la  canalizzazione  a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli
analoghi  elementi  lineari  della  centuriazione  e  comunque essere
complessivamente    coerente    con   l'organizzazione   territoriale
determinata dalla centuriazione.
5.  Al  fine  della  tutela  e  della  valorizzazione del sistema dei
fontanili,  elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco
in  quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e
in  quanto  elementi  di  un  sistema  di  elevato valore ecologico e
naturalistico,  non  sono  ammessi  interventi  ed azioni che possano
comportare  alterazioni  del  sistema  idraulico  del capofonte e del
micro-ambiente  costituitosi  all'intorno.  In  particolare, non sono
consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di
50 metri dalla testa del fontanile.
6.  La  viabilita'  storica  con  le  sue  strutture  e i suoi arredi
rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela
sono  da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza,
la continuita' e quindi la successiva leggibilita' del tracciato.
7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici,
nel  Parco  sono vietati le attivita' di smaltimento e stoccaggio dei
rifiuti, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo
e   sottosuolo;  e'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti  di
qualsiasi  genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque
superficiali e sotterranee.
8.  Fatte  salve le quantita' estrattive totali di 1.000.000 mc in 10
anni  nell'ambito  territoriale estrattivo previsto del vigente piano
della  provincia  di  Brescia  settori  argille, pietre ornamentali e
calcari  approvato  con  deliberazione  del  consiglio  regionale  21
dicembre   2000   n.  VII/120,  nel  parco  e'  vietato  l'esercizio,
l'ampliamento  e  l'apertura  di  nuove cave. In caso di variazione o
revisione   del   vigente  piano  delle  attivita'  estrattive  della
provincia  di  Brescia, non potranno essere previsti incrementi della
produzione gia' programmata.
9.  Con  l'osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia
ed  in  conformita'  al  Piano  faunistico-venatorio  provinciale, e'
consentito  l'esercizio  dell'attivita' venatoria in tutta l'area del
Parco.
10.  L'eventuale  attraversamento  dei  terreni  da  parte di sistemi
tecnologici  per  il trasporto dell'energia e di linee telefoniche e'
consentito   previa  verifica  della  compatibilita'  ambientale  che
dimostri  sia  la  necessita'  delle  opere  stesse  sia l'assenza di
alternative.
11.   Le  opere  di  cui  al  punto  10  non  devono  comunque  avere
caratteristiche,   dimensioni   e  densita'  tali  per  cui  la  loro
realizzazione  possa alterare negativamente l'assetto naturalistico e
paesaggistico delle aree interessate.
III. Norme particolari di valorizzazione del sistema delle cascine.
1.  Al  fine  di  valorizzare  la  rilevanza paesistico-culturale del
sistema  delle  cascine agricole di valore testimoniale e connotative
dell'organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale,
e'  ammessa la riconfigurazione tipologica e funzionale delle cascine
esistenti   di   carattere   storico-documentario  individuate  nella
planimetria   generale   in   scala   1:10.000,   denominata  "Unita'
territoriali,  paesistiche, ecosistemiche", costituita da un foglio e
allegato A) alla presente legge.
2.  Fatta  salva l'osservanza delle specifiche norme di settore, sono
compatibili   con  le  caratteristiche  degli  edifici  di  interesse
storico-testimoniale  di  origine  agricola,  le  attivita'  connesse
all'agricoltura, le utilizzazioni per le attivita' agrituristiche, le
attivita'   ricettive   specialistiche   di   supporto  all'attivita'
vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri
dell'azienda,   le   attivita'  didattiche  alternative  inserite  in
progetti  di  educazione  ambientale  e  al territorio quali fattorie
didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.
3.  Il  progetto  ed  il  conseguente  intervento di riconfigurazione
tipologica  e  funzionale  di  cui  al punto 1, dovra' riguardare sia
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria
e  dovra'  essere  promossa la conservazione o il ripristino di tutti
gli  elementi  architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore
storico, artistico o documentario.
4. E' inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali,
l'incremento  volumetrico  massimo  del dieci per cento, elevabile al
quindici   per   cento   massimo   per  interventi  finalizzati  alla
realizzazione  di  aziende  agrituristiche, del volume esistente alla
data  di  approvazione  della  legge  istitutiva del parco. Il volume
esistente  deve  essere  individuato sulla base del catasto storico o
altro  documento  probatorio analogo e computato secondo le modalita'
stabilite  dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle
superfetazioni aggiunte ai corpi originari.