Art. 10. Bollino verde 1. E' istituito un sistema di autocertificazione, mediante rilascio di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici. 2. Il bollino verde e' apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali: a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt; b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt. 3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, e' inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla provincia, secondo la periodicita' di cui al comma 2. 4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera j).