Art. 10.
                            Bollino verde

    1.  E'  istituito  un  sistema  di  autocertificazione,  mediante
rilascio  di  un  bollino  verde, obbligatorio per tutti gli impianti
termici.
    2.  Il  bollino  verde e' apposto dal manutentore sul rapporto di
controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:
      a) ogni  due  anni nel caso di impianti di potenza nominale del
focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt;
      b) ogni  quattro  anni nel caso di impianti di potenza nominale
del focolare inferiore a 35 chilowatt.
    3.  Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino
verde, e' inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico,
alla provincia, secondo la periodicita' di cui al comma 2.
    4.  I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono
disciplinati  dalla  giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1,
lettera j).