Art. 11. Elenco regionale 1. E' istituito un apposito elenco regionale delle imprese, autorizzate al rilascio del bollino verde, che e' trasmesso in formato elettronico alle province. 2. Ai fini del comma 1, la Regione provvede alla tenuta e alla gestione dell'elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio del bollino verde, avvalendosi delle camere di commercio piemontesi. 3. I soggetti di cui al comma 1, oltre ad avere i requisiti richiesti dall'Art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dalla Regione e partecipano a seminari di aggiornamento organizzati dalle province, in accordo con le associazioni di categoria sulla base di programmi definiti dalla giunta regionale. 4. I soggetti di cui al comma 1 acquistano il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le modalita' di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera k).