Art. 11.
                          Elenco regionale

    1.  E'  istituito  un  apposito  elenco  regionale delle imprese,
autorizzate  al  rilascio  del  bollino  verde,  che  e' trasmesso in
formato elettronico alle province.
    2.  Ai  fini  del comma 1, la Regione provvede alla tenuta e alla
gestione  dell'elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio
del bollino verde, avvalendosi delle camere di commercio piemontesi.
    3.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1, oltre ad avere i requisiti
richiesti  dall'Art.  2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la
sicurezza   degli   impianti),  sottoscrivono  apposito  disciplinare
predisposto  dalla  Regione e partecipano a seminari di aggiornamento
organizzati  dalle  province,  in  accordo  con  le  associazioni  di
categoria sulla base di programmi definiti dalla giunta regionale.
    4.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 acquistano il bollino verde
presso  la  provincia  o  presso  le  associazioni  di  categoria. Le
caratteristiche e le modalita' di trasmissione del bollino verde sono
disciplinate  con  deliberazione  della  giunta  regionale,  ai sensi
dell'Art. 21, comma 1, lettera k).