Art. 12.
                         Soggetti competenti

    1.  Sugli  impianti  con  bollino  verde le province, avvalendosi
dell'ARPA,  effettuano  ispezioni  a  campione, volte ad accertare la
rispondenza  delle  condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a
quanto   dichiarato   nel  rapporto  di  controllo  tecnico,  nonche'
verifiche   sulla   sussistenza   dei   requisiti  delle  imprese  di
manutenzione  autorizzate ai sensi dell'Art. 11 e sulla correttezza e
regolarita'  del loro operato, secondo i criteri dettati dalla giunta
regionale, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera l).
    2. Le province, nel rispetto dei criteri individuati dalla giunta
regionale  ai  sensi  dell'Art.  21, comma 1, lettera j), svolgono le
ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde, nonche' sui
sistemi di condizionamento d'aria, al fine di verificare l'osservanza
delle norme relative all'esercizio e manutenzione.
    3.  Le  province  possono  delegare le funzioni di cui al comma 2
agli enti locali, previo accordo con i medesimi.
    4.  Le  province e gli enti locali effettuano le ispezioni di cui
al  comma 2,  incaricando  anche  organismi  esterni, in possesso dei
requisiti  di  cui  all'allegato  I  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 agosto  1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la
progettazione,  l'installazione,  l'esercizio e la manutenzione degli
impianti  termici  degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10) e successive modificazioni.
    5.   I   soggetti   che  effettuano  le  ispezioni  si  avvalgono
esclusivamente  di  tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art.
3,  comma 1,  lettere a) e b) della legge n. 46/1990 e dell'attestato
di  partecipazione ad appositi corsi, disciplinati ai sensi dell'Art.
21, comma 1, lettera m).