Art. 12. Soggetti competenti 1. Sugli impianti con bollino verde le province, avvalendosi dell'ARPA, effettuano ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonche' verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate ai sensi dell'Art. 11 e sulla correttezza e regolarita' del loro operato, secondo i criteri dettati dalla giunta regionale, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera l). 2. Le province, nel rispetto dei criteri individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera j), svolgono le ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde, nonche' sui sistemi di condizionamento d'aria, al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e manutenzione. 3. Le province possono delegare le funzioni di cui al comma 2 agli enti locali, previo accordo con i medesimi. 4. Le province e gli enti locali effettuano le ispezioni di cui al comma 2, incaricando anche organismi esterni, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni. 5. I soggetti che effettuano le ispezioni si avvalgono esclusivamente di tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 46/1990 e dell'attestato di partecipazione ad appositi corsi, disciplinati ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera m).