Art. 13. Ispezioni degli impianti termici 1. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione e' onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione e', gratuita. 2. Se l'ispezione evidenzia anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, il soggetto che effettua l'ispezione da immediata comunicazione agli enti competenti e, nel caso di immediato pericolo alle persone e agli animali, l'impianto e' messo fuori servizio con diffida dal suo utilizzo. 3. I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale. 4. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui all'allegato L, commi 17 e 18, del decreto legislativo n. 192/2005.