Art. 13.
                  Ispezioni degli impianti termici

    1.  Per  gli impianti senza bollino verde, l'ispezione e' onerosa
ed  i  relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e
della  manutenzione.  Per  gli impianti con bollino verde l'ispezione
e', gratuita.
    2.  Se  l'ispezione evidenzia anomalie rispetto alla legislazione
vigente  in  materia di sicurezza degli impianti termici, il soggetto
che   effettua  l'ispezione  da  immediata  comunicazione  agli  enti
competenti  e,  nel  caso  di  immediato pericolo alle persone e agli
animali,  l'impianto  e'  messo  fuori  servizio  con diffida dal suo
utilizzo.
    3.  I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico
incaricato, sul libretto di impianto o di centrale.
    4. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di
eta'  superiore  a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui
all'allegato L, commi 17 e 18, del decreto legislativo n. 192/2005.