Art. 14.
           Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria

    1.  L'impresa  che installa un sistema di condizionamento d'aria,
che  rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990 e del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 dicembre  1991, n. 447
(regolamento  di  attuazione  della  legge  5 marzo  1990,  n. 46, in
materia  di  sicurezza  degli  impianti),  invia alla provincia copia
della   dichiarazione   di   conformita',   in   formato  cartaceo  o
elettronico;  negli altri casi comunica alla provincia, con le stesse
modalita',    l'avvenuta    installazione   con   indicazione   della
titolarita';   della  potenza  utile  nominale,  della  tipologia  di
impianto e della sua ubicazione.
    2.  L'ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria e' gratuita
e contempla   una   valutazione   dell'efficienza   del   sistema  di
condizionamento  e  del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di
condizionamento  dell'edificio,  come definito dalla giunta regionale
ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera a).