Art. 14. Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria 1. L'impresa che installa un sistema di condizionamento d'aria, che rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti), invia alla provincia copia della dichiarazione di conformita', in formato cartaceo o elettronico; negli altri casi comunica alla provincia, con le stesse modalita', l'avvenuta installazione con indicazione della titolarita'; della potenza utile nominale, della tipologia di impianto e della sua ubicazione. 2. L'ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria e' gratuita e contempla una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio, come definito dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera a).