Art. 15.
Realizzazione  e  gestione  di  un  sistema informativo relativo agli
            impianti termici e di condizionamento d'aria

    1.  In  armonia  con  quanto  previsto dal decreto legislativo n.
192/2005,  le  province,  d'intesa  con  la  Regione,  entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono un sistema
informativo   condiviso   relativo   agli   impianti   termici  e  di
condizionamento d'aria.
    2.   Le   modalita'   di  costituzione  e  gestione  del  sistema
informativo   sono   disciplinati   con  deliberazione  della  giunta
regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera o).