Art. 15. Realizzazione e gestione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e di condizionamento d'aria 1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n. 192/2005, le province, d'intesa con la Regione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono un sistema informativo condiviso relativo agli impianti termici e di condizionamento d'aria. 2. Le modalita' di costituzione e gestione del sistema informativo sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera o).