Art. 16. Potere sostitutivo della Regione 1. In caso di inadempimento della provincia alle disposizioni di cui all'Art. 12, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi, della Regione e degli enti locali).