Art. 16.
                  Potere sostitutivo della Regione

    1.  In caso di inadempimento della provincia alle disposizioni di
cui   all'Art.   12,   provvede  la  Regione  esercitando  il  potere
sostitutivo  ai  sensi dell'Art. 14 della legge regionale 20 novembre
1998,  n.  34  (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi,
della Regione e degli enti locali).