Art. 17.
            Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali

    1.  I  comuni  possono  prevedere  la  riduzione  degli  oneri di
urbanizzazione  per  gli  interventi  edilizi  che adottano soluzioni
impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative
e  maggiore,  utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  rispetto  a quanto
previsto dalla normativa vigente.
    2.   Nell'ambito  delle  misure  dirette  all'incentivazione  del
risparmio energetico, i comuni possono promuovere la realizzazione di
interventi  di  chiusura  con  materiali  isolanti  del  basamento di
edifici realizzati su pilotis.