Art. 17. Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali 1. I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore, utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Nell'ambito delle misure dirette all'incentivazione del risparmio energetico, i comuni possono promuovere la realizzazione di interventi di chiusura con materiali isolanti del basamento di edifici realizzati su pilotis.