Art. 18. Disposizioni in materia di impianti solari 1. Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli interventi di cui all'Art. 2, comma 2, lettere b), d), ed e), il proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio. 2. Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento dell'obbligo di cui al comma 1, il proprietario o chi ne ha titolo provvede all'integrazione energetica con fonte rinnovabile differente, come specificato con la deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera p). 3. Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si osservano i criteri definiti dalla giunta regionale, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera p). 4. In fase di progettazione dell'intervento edilizio e' resa disponibile una superficie con caratteristiche tali da assicurare una sufficiente producibilita' dell'impianto solare termico. 5. In armonia con quanto previsto dall'allegato I, comma 13, del decreto legislativo n. 192/2005, nel caso di edifici di cui all'Art. 2, comma 1, e' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 6. La giunta regionale, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera p), determina altresi' le modalita' operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonche' i casi di deroga dalle disposizioni della presente legge.