Art. 18.
             Disposizioni in materia di impianti solari

    1.  Per  gli  edifici  di  nuova costruzione o in occasione degli
interventi  di  cui  all'Art.  2,  comma 2, lettere b), d), ed e), il
proprietario  o  chi  ne  ha  titolo installa impianti solari termici
integrati  nella  struttura  edilizia,  dimensionati  in modo tale da
soddisfare  almeno  il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia
primaria  richiesto  per  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria
dell'edificio.
    2.  Se  l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile
l'installazione   degli   impianti   solari  termici  o  il  completo
soddisfacimento dell'obbligo di cui al comma 1, il proprietario o chi
ne   ha   titolo   provvede  all'integrazione  energetica  con  fonte
rinnovabile  differente,  come specificato con la deliberazione della
giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera p).
    3.  Per  determinare  il  fabbisogno di acqua calda sanitaria nel
settore  residenziale,  si  osservano i criteri definiti dalla giunta
regionale, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera p).
    4.  In  fase  di  progettazione  dell'intervento edilizio e' resa
disponibile una superficie con caratteristiche tali da assicurare una
sufficiente producibilita' dell'impianto solare termico.
    5.  In armonia con quanto previsto dall'allegato I, comma 13, del
decreto  legislativo n. 192/2005, nel caso di edifici di cui all'Art.
2,  comma 1, e' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica.
    6.   La   giunta  regionale,  ai  sensi  dell'Art.  21,  comma 1,
lettera p),   determina   altresi'   le   modalita'   operative   per
l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla
rete  di  distribuzione,  nonche' i casi di deroga dalle disposizioni
della presente legge.