Art. 19.
         Predisposizione a servizi energetici centralizzati

    1.  Gli  edifici  nuovi  e quelli soggetti agli interventi di cui
all'Art.  2,  comma 2,  lettere d) ed e), composti da piu' di quattro
unita' abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione
di  acqua  calda  sanitaria  e  di  riscaldamento, nonche' di sistemi
automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del
calore.
    2.  Per gli edifici di cui al comma 1, la giunta regionale con la
deliberazione  di  cui  all'Art.  21, comma 1, lettera q), stabilisce
modalita'  e casi  in  cui  e'  possibile installare impianti termici
individuali  con  particolare  attenzione  agli  edifici  ubicati nei
comuni  definiti  turistici  ed  agli  edifici esistenti a prevalente
dotazione di impianti di riscaldamento autonomo.
    3. Per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 1, e' obbligatoria la
predisposizione  delle  opere necessarie a favorire il collegamento a
reti  di  teleriscaldamento  ai  sensi dell'allegato I, comma 14, del
decreto legislativo n. 192/2005.