Art. 19. Predisposizione a servizi energetici centralizzati 1. Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all'Art. 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da piu' di quattro unita' abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonche' di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore. 2. Per gli edifici di cui al comma 1, la giunta regionale con la deliberazione di cui all'Art. 21, comma 1, lettera q), stabilisce modalita' e casi in cui e' possibile installare impianti termici individuali con particolare attenzione agli edifici ubicati nei comuni definiti turistici ed agli edifici esistenti a prevalente dotazione di impianti di riscaldamento autonomo. 3. Per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 1, e' obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento ai sensi dell'allegato I, comma 14, del decreto legislativo n. 192/2005.