Art. 2.
                       Ambito di applicazione

    1.  Agli  edifici  di nuova costruzione e agli edifici esistenti,
oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a
1000  metri  quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali,
le   prescrizioni  specifiche  e  la  metodologia  di  calcolo  delle
prestazioni  energetiche, come disciplinati dalla giunta regionale ai
sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera a).
    2.  Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di
cui  al  comma 1  si  applicano  alle  seguenti  categorie  di  opere
edilizie:
      a) ristrutturazione  edilizia  di  edifici con superficie utile
fino  a  1000  metri quadrati o su porzioni di edifici con superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati;
      b) porzioni   di   volumetria   relativa   ad   ampliamenti   o
sopraelevazioni di edifici esistenti;
      c) manutenzione straordinaria di edifici;
      d) nuova   installazione   di   impianti   termici  in  edifici
esistenti;
      e) ristrutturazione di impianti termici;
      f) sostituzione di generatore di calore.
    3.  Agli  edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di
ristrutturazione,  di  qualunque superficie utile, nonche' in tutti i
casi  di  compravendita  o  locazione  degli  edifici,  si applica la
certificazione energetica.
    4.  Le  disposizioni  di  cui  ai capi III e IV si applicano agli
impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, nonche' ai
sistemi   di   condizionamento   d'aria,   esistenti   e   di   nuova
installazione.
    5.   Fatto   salvo  quanto  disposto  al  comma 4,  sono  escluse
dall'applicazione  della  presente  legge  le  seguenti  categorie di
edifici e di impianti:
      a) gli  immobili  ricadenti  nell'ambito della disciplina della
parte  seconda e dell'Art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo  22 gennaio  2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e
quelli  individuati  come  tali  negli  strumenti  urbanistici, se il
rispetto  delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del
loro  carattere  o  aspetto  con particolare riferimento ai caratteri
storici o artistici;
      b) i  fabbricati  residenziali isolati con una superficie utile
totale inferiore a 50 metri quadrati;
      c) i   fabbricati   industriali,  artigianali  e  agricoli  non
residenziali  quando  gli  ambienti  sono riscaldati per esigenze del
processo  produttivo  o  utilizzando  reflui  energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
      d) gli  impianti  installati  ai  fini  del processo produttivo
realizzato   nell'edificio   anche   se   utilizzati,  in  parte  non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.