Art. 2. Ambito di applicazione 1. Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, come disciplinati dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera a). 2. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al comma 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie: a) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 metri quadrati o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; b) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti; c) manutenzione straordinaria di edifici; d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti; e) ristrutturazione di impianti termici; f) sostituzione di generatore di calore. 3. Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, di qualunque superficie utile, nonche' in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici, si applica la certificazione energetica. 4. Le disposizioni di cui ai capi III e IV si applicano agli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, nonche' ai sistemi di condizionamento d'aria, esistenti e di nuova installazione. 5. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'Art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.