Art. 20.
                           S a n z i o n i

    1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il professionista
abilitato  che  rilascia l'attestato di certificazione energetica non
veritiero  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pari al doppio
della   parcella   vidimata   dal   competente   ordine   o  collegio
professionale   ed  altresi'  con  l'esclusione  dall'elenco  di  cui
all'Art.  6,  comma 1.  L'autorita'  che  applica  la sanzione ne da'
comunicazione  all'ordine o al collegio professionale competente, per
i   provvedimenti  disciplinari  conseguenti.  L'ordine  comunica  la
decisione   alla   camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura competente per territorio.
    2.  Il  professionista  abilitato  che  rilascia  l'attestato  di
certificazione  senza  il rispetto dei criteri e delle metodologie di
cui  all'Art.  5,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pari al
valore  della  parcella  vidimata  dal  competente  ordine o collegio
professionale.
    3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il progettista che
rilascia  la  relazione  tecnica,  di  cui  all'Art.  7, comma 1, non
veritiera,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pari al doppio
della   parcella   vidimata   dal   competente   ordine   o  collegio
professionale.   L'autorita'   che   applica   la   sanzione  ne  da'
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
    4.  Il  progettista che rilascia la relazione tecnica priva della
valutazione  delle  prestazioni  energetiche  e  dell'indicazione del
rispetto  dei  requisiti prestazionali, previsti all'Art. 7, comma 1,
e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  pari  ai  valore della
parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.
    5.  Il  direttore dei lavori che nella perizia di cui all'Art. 7,
comma 2,  attesta  falsamente  la  conformita' delle opere realizzate
rispetto  al  progetto  e  alla relazione tecnica, e' punito ai sensi
dell'Art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 192/2005.
    6.  Il  costruttore  che  realizza  un'opera  senza  osservare  i
requisiti  minimi  prestazionali  e le prescrizioni specifiche di cui
all'Art.  2,  commi 1  e  2, e' punito con la sanzione amministrativa
pari ad un decimo del costo della costruzione.
    7.  Il  costruttore  che viola la disposizione di cui all'Art. 5,
comma 1,  e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a
euro 30.000,00.
    8.  Il  responsabile  dell'esercizio e della manutenzione che non
ottempera  al  compito di mantenere in esercizio gli impianti termici
e di provvedere affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e
di  manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, e'
punito con la sanzione amministrativi da euro 500,00 a euro 3.000,00.
    9.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione, che
provvede  affinche'  siano  eseguite  le  operazioni  di controllo di
efficienza  energetica senza osservare le modalita' previste all'Art.
10,  e'  punito  coi la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro
600,00  graduata  in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede
altresi'  ai  sensi  dell'Art.  10, entro il termine di trenta giorni
dalla data di accertamento dell'infrazione.
    10.  Il  tecnico  dell'impresa  incaricata  del controllo e della
manutenzione,  che  non  ottempera  ai  doveri  sanciti  all'Art.  9,
commi 2,  3  e 4,  e'  punito  con la sanzione amministrativa da euro
1.000,00  a euro 6.000,00. L'autorita' che applica la sanzione ne da'
comunicazione  alla  camera  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura   di   appartenenza   per  i  provvedimenti  disciplinari
conseguenti.
    11.  Se  l'ARPA,  a  seguito  di  ispezione, riscontra violazioni
dell'Art.  9, commi 2, 3 e 4, nel corso di cinque anni e in relazione
ad   almeno   tre   impianti  oggetto  di  bollino  verde,  l'impresa
autorizzata,  singola o associata, e' sospesa per un anno dall'elenco
di  cui  all'Art. 11, comma 1. La sospensione dall'elenco e' prevista
per  due anni, se l'ARPA riscontra che, nel corso di cinque anni e in
relazione  ad  almeno  tre  impianti  oggetto  di  bollino verde, sul
rapporto  di  prova non sono state segnalate le anomalie accertate in
materia di sicurezza dell'impianto termico.
    12.  Fatta  salva la sanzione prevista dall'Art. 15, comma 8, del
decreto  legislativo  n.  192/2005,  il  venditore che non osserva la
disposizione  di  cui  all'Art. 5, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa  da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base
della superficie utile dell'edificio.
    13.  Fatta  salva la sanzione prevista dall'Art. 15, comma 9, del
decreto  legislativo  n.  192/2005,  il  locatore  che non osserva la
disposizione  di  cui  all'Art. 5, comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa,  da  euro  500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base
della superficie utile dell'edificio.
    14.  Il  proprietario,  o  chi  ne  ha  titolo,  che non installa
impianti solari termici integrati nella struttura edilizia o impianti
a fonte rinnovabile, ai sensi dell'Art. 18, e' punito con la sanzione
amministrativa  da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Il proprietario, o
chi  ne ha titolo che non ottempera alle disposizioni di cui all'Art.
19, e' punito con la medesima sanzione amministrativa.
    15.  Il  proprietario,  o  chi  ne  ha  titolo che, in assenza di
documentati impedimenti tecnici, non installa impianti fotovoltaici e
non  provvede  al  loro  allacciamento  alla rete di distribuzione ai
sensi  dell'Art. 18, e' punito con la sanzione amministrativa da euro
2000,00 a euro 10.000,00.
    16.  Le  violazioni  di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate
dalla  Regione,  che  applica  le  sanzioni  e  introita  i  relativi
proventi.  Le  violazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15 sono
accertate  dal  comune  competente  per  territorio,  che  applica le
sanzioni  e  introita  i  relativi  proventi. Le violazioni di cui ai
commi 8,  9  e  10  sono  accertate, a seguito delle ispezioni di cui
all'Art.  12,  dalla  provincia competente per territorio o dall'ente
locale  delegato,  che  applica  le  sanzioni  e  introita i relativi
proventi.
    17.  I  proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli
enti   locali,  sono  destinati  allo  svolgimento  delle  rispettive
funzioni  previste  dalla presente legge. I proventi possono altresi'
essere  destinati  all'incentivazione di interventi di utilizzo delle
fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia..
    18.   L'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni   amministrative   previste   dal   presente   articolo sono
disciplinati   dal  capo  I  della  legge  4 novembre  1981,  n.  689
(modifiche al sistema penale).