Art. 20. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero e' punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresi' con l'esclusione dall'elenco di cui all'Art. 6, comma 1. L'autorita' che applica la sanzione ne da' comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. 2. Il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'Art. 5, e' punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione tecnica, di cui all'Art. 7, comma 1, non veritiera, e' punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. L'autorita' che applica la sanzione ne da' comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il progettista che rilascia la relazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali, previsti all'Art. 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari ai valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. 5. Il direttore dei lavori che nella perizia di cui all'Art. 7, comma 2, attesta falsamente la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, e' punito ai sensi dell'Art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 192/2005. 6. Il costruttore che realizza un'opera senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche di cui all'Art. 2, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa pari ad un decimo del costo della costruzione. 7. Il costruttore che viola la disposizione di cui all'Art. 5, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. 8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, e' punito con la sanzione amministrativi da euro 500,00 a euro 3.000,00. 9. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalita' previste all'Art. 10, e' punito coi la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresi' ai sensi dell'Art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione. 10. Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'Art. 9, commi 2, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'autorita' che applica la sanzione ne da' comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 11. Se l'ARPA, a seguito di ispezione, riscontra violazioni dell'Art. 9, commi 2, 3 e 4, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata, singola o associata, e' sospesa per un anno dall'elenco di cui all'Art. 11, comma 1. La sospensione dall'elenco e' prevista per due anni, se l'ARPA riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico. 12. Fatta salva la sanzione prevista dall'Art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 192/2005, il venditore che non osserva la disposizione di cui all'Art. 5, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio. 13. Fatta salva la sanzione prevista dall'Art. 15, comma 9, del decreto legislativo n. 192/2005, il locatore che non osserva la disposizione di cui all'Art. 5, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa, da euro 500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio. 14. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia o impianti a fonte rinnovabile, ai sensi dell'Art. 18, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Il proprietario, o chi ne ha titolo che non ottempera alle disposizioni di cui all'Art. 19, e' punito con la medesima sanzione amministrativa. 15. Il proprietario, o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti fotovoltaici e non provvede al loro allacciamento alla rete di distribuzione ai sensi dell'Art. 18, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 2000,00 a euro 10.000,00. 16. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate dalla Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15 sono accertate dal comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono accertate, a seguito delle ispezioni di cui all'Art. 12, dalla provincia competente per territorio o dall'ente locale delegato, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. 17. I proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli enti locali, sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge. I proventi possono altresi' essere destinati all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia.. 18. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).