Art. 21. Disposizioni di attuazione 1. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera: a) la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e le prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per il calcolo del rendimento energetico riportato nell'allegato di cui alla direttiva 2002/91/CE, ai sensi dell'Art. 2, commi 1 e 2; b) i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, ai sensi dell'Art. 4, comma 1; c) i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui all'Art. 4, comma 3; d) il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'Art. 5, comma 9; e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione di cui all'Art. 5, comma 12; f) le modalita' di svolgimento del corso di aggiornamento di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b); g) i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare ed all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico di cui all'Art. 8, comma 2; h) i modelli del rapporto di controllo tecnico, di cui all'Art. 9, comma 4, diversi in relazione alle tipologie e potenzialita' dell'impianto; i) i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli, ai sensi dell'Art. 9, comma 5; j) i criteri per uniformare, sul territorio regionale, la disciplina del bollino verde di cui all'Art. 10, comma 4, e le ispezioni previste all'Art. 12, comma 2; k) le caratteristiche e le modalita' di trasmissione del bollino verde, di cui all'Art. 11, comma 4; l) le modalita' di svolgimento delle verifiche a campione effettuate dalle province, ai sensi dell'Art. 12, comma 1; m) le modalita' di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle ispezioni, ai sensi dell'Art. 12, comma 5; n) i criteri per il dimensionamento del sistema di condizionamento ai sensi dell'Art. 14, comma 2; o) le modalita' di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all'Art. 15, comma 2; p) i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, le modalita' operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonche' i casi di deroga dalle disposizioni della presente legge ai sensi dell'Art. 18, commi 2, 3 e 6; q) i casi in cui possibile installare impianti termici individuali, ai sensi dell'Art. 19, comma 2. 2. Per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, le disposizioni di cui all'Art. 5, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere e), f) e g). 3. Per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all'Art. 5, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009. 4. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, delibera i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e di certificazione degli edifici di cui alla presente legge.