Art. 21.
                     Disposizioni di attuazione

    1.   La  giunta  regionale,  sentite  le  commissioni  consiliari
competenti,  entro  dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, delibera:
      a) la  metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali
degli  edifici  e  le  prescrizioni specifiche, sulla base del quadro
generale   per   il   calcolo  del  rendimento  energetico  riportato
nell'allegato di cui alla direttiva 2002/91/CE, ai sensi dell'Art. 2,
commi 1 e 2;
      b) i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno
energetico  per il riscaldamento dell'edificio, ai sensi dell'Art. 4,
comma 1;
      c) i valori limite che non possono essere superati dal rapporto
di cui all'Art. 4, comma 3;
      d) il  modello  dell'attestato  di certificazione energetica di
cui all'Art. 5, comma 9;
      e) la  procedura  di  calcolo  delle prestazioni energetiche da
utilizzare per la certificazione di cui all'Art. 5, comma 12;
      f) le  modalita'  di  svolgimento del corso di aggiornamento di
cui all'Art. 6, comma 1, lettera b);
      g) i  limiti  di  esclusione  dal  calcolo  convenzionale delle
volumetrie  edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi
finalizzati   alla   captazione   diretta   dell'energia   solare  ed
all'esclusivo  miglioramento dei livelli di isolamento termico di cui
all'Art. 8, comma 2;
      h) i modelli del rapporto di controllo tecnico, di cui all'Art.
9,  comma 4,  diversi  in  relazione  alle  tipologie e potenzialita'
dell'impianto;
      i) i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento
di  combustione  dei  generatori  di  calore  rilevato  nel corso dei
controlli, ai sensi dell'Art. 9, comma 5;
      j) i  criteri  per  uniformare,  sul  territorio  regionale, la
disciplina  del  bollino  verde  di  cui  all'Art.  10, comma 4, e le
ispezioni previste all'Art. 12, comma 2;
      k) le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  trasmissione  del
bollino verde, di cui all'Art. 11, comma 4;
      l) le  modalita'  di  svolgimento  delle  verifiche  a campione
effettuate dalle province, ai sensi dell'Art. 12, comma 1;
      m) le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  per  i  soggetti
incaricati delle ispezioni, ai sensi dell'Art. 12, comma 5;
      n) i   criteri   per   il   dimensionamento   del   sistema  di
condizionamento ai sensi dell'Art. 14, comma 2;
      o) le   modalita'   di  costituzione  e  gestione  del  sistema
informativo di cui all'Art. 15, comma 2;
      p) i  criteri  per  determinare  il  fabbisogno  di acqua calda
sanitaria  nel  settore  residenziale,  le  modalita'  operative  per
l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla
rete  di  distribuzione,  nonche' i casi di deroga dalle disposizioni
della presente legge ai sensi dell'Art. 18, commi 2, 3 e 6;
      q) i   casi   in  cui  possibile  installare  impianti  termici
individuali, ai sensi dell'Art. 19, comma 2.
    2.   Per   gli   edifici   di  nuova  costruzione  o  soggetti  a
ristrutturazione   edilizia,  le  disposizioni  di  cui  all'Art.  5,
commi 1,  2,  3  e  5,  si  applicano  dopo  un  anno  dalla  data di
pubblicazione  della  deliberazione di cui al comma 1, lettere e), f)
e g).
    3.  Per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all'Art. 5,
commi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009.
    4.   La  giunta  regionale,  sentite  le  commissioni  consiliari
competenti,  delibera  i criteri e le modalita' per la concessione di
contributi  in  conto  capitale  per  gli interventi di miglioramento
delle  prestazioni  energetiche  e di certificazione degli edifici di
cui alla presente legge.