Art. 22.
                      Formazione e informazione

    1.  La Regione, al fine di una efficace attuazione della presente
legge,   predispone  e  attua  azioni  di  sensibilizzazione  ed  una
capillare  comunicazione  rivolta  ai  cittadini e agli operatori del
settore e del mercato immobiliare.
    2. La Regione, sentiti gli ordini professionali e le associazioni
di categoria  maggiormente  rappresentative,  promuove la formazione,
l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del
settore.
    3. Al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni previste
dalla  presente  legge,  le  province,  sentite  le  associazioni  di
categoria,  possono svolgere azioni di informazione verso i cittadini
e   fornire   assistenza  tecnica  ai  comuni,  anche  attraverso  lo
svolgimento di opportuni corsi di formazione.