Art. 22. Formazione e informazione 1. La Regione, al fine di una efficace attuazione della presente legge, predispone e attua azioni di sensibilizzazione ed una capillare comunicazione rivolta ai cittadini e agli operatori del settore e del mercato immobiliare. 2. La Regione, sentiti gli ordini professionali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del settore. 3. Al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, le province, sentite le associazioni di categoria, possono svolgere azioni di informazione verso i cittadini e fornire assistenza tecnica ai comuni, anche attraverso lo svolgimento di opportuni corsi di formazione.