Art. 23. Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all'Art. 21, comma 1, lettera a), si osservano le seguenti disposizioni; a) per il calcolo, delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalle norme UNI in vigore; b) nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, il valore minimo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico deve essere superiore al valore stabilito dall'allegato C, punto 5, del decreto legislativo n. 192/2005.