Art. 23.
                      Disposizioni transitorie

    1.   Fino   alla   data   di   pubblicazione   del  provvedimento
amministrativo  di cui all'Art. 21, comma 1, lettera a), si osservano
le seguenti disposizioni;
      a) per il calcolo, delle prestazioni energetiche, si applica la
metodologia prevista dalle norme UNI in vigore;
      b) nel   caso   di  nuova  installazione,  ristrutturazione  di
impianti  termici  o  sostituzione di generatori di calore, il valore
minimo  del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico
deve  essere  superiore al valore stabilito dall'allegato C, punto 5,
del decreto legislativo n. 192/2005.