Art. 24. Clausola valutativa 1. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi. 2. A tal fine la giunta regionale, dopo due anni a partire dal giorno di entrata in vigore della legge, presenta alla commissione consiliare competente una relazione in cui fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) in che modo e' mutato il patrimonio immobiliare esistente avuto riguardo all'applicazione delle norme in materia di rendimento e di certificazione energetica; b) quali sono i cambiamenti prodotti dall'applicazione delle norme relative alle modalita' di esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria; c) quali sono i risultati e le eventuali criticita' derivanti dall'attivita' di accertamento e di ispezione; d) quali sono le criticita' emerse in sede di attuazione della legge e le possibili soluzioni; e) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e del bollino verde adeguato alle esigenze del mercato; f) in quale misura si puo' valutare l'impatto della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico e servizi resi; g) in quale misura si puo' valutare l'impatto della legislazione sul mercato degli impianti solari, fotovoltaici o alimentati da altra fonte rinnovabile; h) in quale misura si puo' valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione. 3. Le successive relazioni avranno cadenza triennale. 4. La relazione e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.