Art. 24.
                         Clausola valutativa

    1.  La  giunta regionale rende conto al consiglio regionale delle
modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti
nel  promuovere  il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici piemontesi.
    2.  A  tal  fine la giunta regionale, dopo due anni a partire dal
giorno  di  entrata  in vigore della legge, presenta alla commissione
consiliare   competente   una  relazione  in  cui  fornisce  risposte
documentate ai seguenti quesiti:
      a) in  che  modo  e' mutato il patrimonio immobiliare esistente
avuto  riguardo all'applicazione delle norme in materia di rendimento
e di certificazione energetica;
      b) quali  sono  i  cambiamenti prodotti dall'applicazione delle
norme  relative  alle  modalita'  di  esercizio  e manutenzione degli
impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
      c) quali  sono  i risultati e le eventuali criticita' derivanti
dall'attivita' di accertamento e di ispezione;
      d) quali  sono le criticita' emerse in sede di attuazione della
legge e le possibili soluzioni;
      e) se  i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la
formazione  di  un  numero  di  professionisti  abilitati al rilascio
dell'attestato  di  certificazione  energetica  e  del  bollino verde
adeguato alle esigenze del mercato;
      f) in quale   misura   si   puo'   valutare   l'impatto   della
legislazione  sugli  utenti  finali  in termini di oneri posti a loro
carico e servizi resi;
      g) in   quale   misura   si   puo'   valutare  l'impatto  della
legislazione  sul  mercato  degli  impianti  solari,  fotovoltaici  o
alimentati da altra fonte rinnovabile;
      h) in   quale   misura   si   puo'   valutare  l'impatto  della
legislazione  sul  mercato  immobiliare  regionale,  sulle imprese di
costruzione,  di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di
produzione   e   di  installazione  e  manutenzione  di  impianti  di
climatizzazione.
    3. Le successive relazioni avranno cadenza triennale.
    4.  La  relazione  e'  resa  pubblica  unitamente  agli eventuali
documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.