Art. 26. Norma finanziaria 1. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, e' autorizzata nell'ambito delle unita' previsionali di base (UPB) 22081 (tutela ambientale gestione rifiuti programmazione risparmio in materia energetica titolo 1 spese correnti) e 22082 (tutela ambientale gestione rifiuti programmazione risparmio in materia energetica titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 la spesa pari a euro 1.700.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, ripartita in: a) euro 100.000,00 per spese correnti volte ad approfondimenti tecnico-scientifici e attivita' di formazione e informazione; b) euro 600.000,00 per spese correnti volte a verifiche, ispezioni e monitoraggi in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici; c) euro 1.000.000,00 per contributi in conto capitale per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e di certificazione degli edifici. 2. Agli oneri di cui al comma 1 del biennio 2008 e 2009 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'Art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). 3. Le somme riscosse ai sensi dell'Art. 20, comma 16, a causa delle violazioni delle norme di cui all'Art. 20, commi 1, 2, 12 e 13, sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB 0902 (bilanci e finanze ragioneria) e sono destinate a finanziare le attivita' regionali di cui all'Art. 20, comma 17. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 28 maggio 2007 p. Mercedes Bresso Il vice presidente: Peveraro