Art. 3.
                             Definizioni

    1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
      a) attestato  di  certificazione  energetica  o  di  rendimento
energetico, dell'edificio: documento redatto nel rispetto delle norme
contenute nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche
ed   eventualmente   alcuni   parametri   energetici   caratteristici
dell'edificio;
      b) certificazione  energetica  dell'edificio:  complesso  delle
operazioni  svolte  per il rilascio della certificazione energetica e
delle   raccomandazioni   per   il  miglioramento  delle  prestazioni
energetiche dell'edificio;
      c) climatizzazione  invernale  o estiva: insieme delle funzioni
atte   ad   assicurare  il  benessere  degli  occupanti  mediante  il
controllo,  all'interno  degli  ambienti,  della  temperatura  e, ove
presenti dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo
e della purezza dell'aria;
      d) condizionamento   d'aria:  sistema  costituito  da  tutti  i
componenti  necessari  per  il  trattamento  dell'aria, attraverso il
quale   la  temperatura  e'  controllata  o  puo'  essere  abbassata,
eventualmente  in  combinazione  con il controllo della ventilazione,
dell'umidita' e della purezza dell'aria; ai fini della presente legge
si  considerano esclusivamente i sistemi di condizionamento d'aria di
potenza nominale utile superiore a 12 chilowatt;
      e) edificio:   sistema   costituito  dalle  strutture  edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne  che  ripartiscono  detto  volume  e  da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie  esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti
o  alcuni  di  questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici; il termine, si riferisce a un intero edificio ovvero a parti
di  edificio  progettate  o  ristrutturate per essere utilizzate come
unita' immobiliari a se' stanti;
      f) edificio  di  nuova  costruzione:  edificio  per il quale la
richiesta  di  permesso  di costruire o denuncia di inizio attivita',
comunque denominata, e' stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge;
      g) esercizio  e  manutenzione  di  un  impianto  termico  e  di
condizionamento   d'aria:   complesso  di  operazioni,  che  comporta
l'assunzione  di  responsabilita'  finalizzata  alla  gestione  degli
impianti,   includente  la  conduzione;  la  manutenzione  ordinaria,
straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza,  di  contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
      h) impianto   termico:   impianto  tecnologico  destinato  alla
climatizzazione  invernale  degli  ambienti con o senza produzione di
acqua  calda  per  usi  igienici  e  sanitari  o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi
di  produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonche' gli
organi  di  regolazione  e di controllo; sono compresi negli impianti
termici  gli  impianti  individuali di riscaldamento, mentre non sono
considerati  impianti  termici  apparecchi  quali  stufe,  caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
      i) prestazione energetica, efficienza energetica, rendimento di
un  edificio:  quantita'  annua di energia effettivamente consumata o
che  si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni
connessi    ad   un   uso   standard   dell'edificio,   compresi   la
climatizzazione  invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda
per  usi  igienici  sanitari, la ventilazione e l'illuminazione; tale
quantita'  e'  espressa  da  uno o piu' descrittori che tengono conto
della    coibentazione,   delle   caratteristiche   tecniche   e   di
installazione,  della  progettazione  e  della posizione in relazione
agli  aspetti  climatici,  dell'esposizione  al sole e dell'influenza
delle    strutture    adiacenti,   dell'esistenza   di   sistemi   di
trasformazione  propria di energia e degli altri fattori, compreso il
clima   degli   ambienti   interni,  che  influenzano  il  fabbisogno
energetico;
      j) ristrutturazione  edilizia: interventi rivolti a trasformare
gli  organismi  edilizi  mediante un insieme sistematico di opere che
possono  portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal  precedente;  tali  interventi  comprendono  il  ripristino  o la
sostituzione    di   alcuni   elementi   costitutivi   dell'involucro
dell'edificio,  l'eliminazione,  la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi  ed  impianti;  gli  interventi di ristrutturazione edilizia
comprendono   altresi'   quelli   consistenti   nella  demolizione  e
successiva  fedele  ricostruzione  di un fabbricato identico a quello
preesistente,   quanto   a   sagoma,   volumi,   area   di  sedime  e
caratteristiche  dei  materiali,  fatte  salve  le  sole  innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
    2.  Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano,  inoltre, le
definizioni dell'allegato A.