Art. 4.
Valori  limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento
                  e requisiti prestazionali minimi

    1.  Per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 1, i valori ottenuti
di  fabbisogno  energetico  per  il  riscaldamento dell'edificio sono
inferiori o uguali ai valori limite stabiliti come previsto dall'Art.
21, comma 1, lettera b).
    2.   I   valori   relativi   al   fabbisogno  energetico  per  il
riscaldamento  dell'edificio, calcolati secondo la metodologia di cui
all'Art. 2, comma 1, sono espressi in kwh/mq.
    3.  Per  gli  impianti  termici  e  per quelli di condizionamento
d'aria,  il  rapporto  tra  la potenza e la volumetria dell'edificio,
espresso  in w/mc, sono inferiori o uguali ai valori limite riportati
nella deliberazione di cui all'Art. 21, comma 1, lettera c).