Art. 4. Valori limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento e requisiti prestazionali minimi 1. Per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 1, i valori ottenuti di fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio sono inferiori o uguali ai valori limite stabiliti come previsto dall'Art. 21, comma 1, lettera b). 2. I valori relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, calcolati secondo la metodologia di cui all'Art. 2, comma 1, sono espressi in kwh/mq. 3. Per gli impianti termici e per quelli di condizionamento d'aria, il rapporto tra la potenza e la volumetria dell'edificio, espresso in w/mc, sono inferiori o uguali ai valori limite riportati nella deliberazione di cui all'Art. 21, comma 1, lettera c).