Art. 5. Certificazione energetica degli edifici 1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia e' dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica. 2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unita' immobiliari, l'attestato di certificazione energetica e' allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. 3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unita' immobiliari, l'attestato di certificazione energetica e' messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. 4. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'Art. 6, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 192/2005 ed e' affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico. 5. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico. 6. La certificazione per unita' immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato puo' fondarsi, alternativamente: a) sulla valutazione dell'unita' immobiliare interessata; b) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato; c) sulla valutazione di un'altra unita' immobiliare, rappresentativa della stessa tipologia. 7. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto. 8. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato e' corredato da suggerimenti in merito agli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. 9. L'attestato di certificazione energetica e' conforme al modello approvato dalla giunta regionale come previsto dall'Art. 21, comma 1, lettera d) e' riporta chiaramente i valori indicati per le prestazioni energetiche dell'edificio, nonche' una valutazione del sistema di produzione e utilizzo dell'energia. 10. L'attestato di certificazione energetica e' rilasciato da un professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, abilitato ai sensi dell'Art. 6. 11. Per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 1, il valore delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione corrisponde a quello calcolato mediante le procedure di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a) e 23, comma 1, lettera a). 12. Per gli edifici esistenti, nei casi di compravendita o locazione e per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 2, lettera a), le prestazioni energetiche dell'edificio da utilizzare per la certificazione sono calcolate secondo la procedura di cui all'Art. 21, comma 1, lettera e).