Art. 5.
               Certificazione energetica degli edifici

    1.   Ogni   edificio   di   nuova   costruzione   o   soggetto  a
ristrutturazione  edilizia  e'  dotato,  a  cura  del costruttore, di
attestato di certificazione energetica.
    2.  Nel  caso di compravendita di un intero immobile o di singole
unita'  immobiliari,  l'attestato  di  certificazione  energetica  e'
allegato  al  contratto,  in originale o in copia autenticata, a cura
del venditore.
    3.  Nel  caso  di  locazione  di  un intero immobile o di singole
unita' immobiliari, l'attestato di certificazione energetica e' messo
a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata
dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
    4.  Negli  edifici  di  proprieta'  pubblica  o  adibiti  ad  uso
pubblico,  la  certificazione  energetica  si  applica  anche ai casi
previsti  dall'Art.  6,  comma 1-quater,  del  decreto legislativo n.
192/2005  ed  e'  affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo
facilmente visibile per il pubblico.
    5.   Negli   edifici   di   nuova   costruzione   o   soggetti  a
ristrutturazione  edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza
energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
    6.  La certificazione per unita' immobiliari facenti parte di uno
stesso fabbricato puo' fondarsi, alternativamente:
      a) sulla valutazione dell'unita' immobiliare interessata;
      b) su  una  certificazione  comune  dell'intero edificio, per i
fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
      c) sulla    valutazione   di   un'altra   unita'   immobiliare,
rappresentativa della stessa tipologia.
    7.  L'attestato  relativo  alla  certificazione energetica ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio,
ed  e aggiornato  ad  ogni  intervento  che  modifica  le prestazioni
energetiche dell'edificio o dell'impianto.
    8.  L'attestato  di  certificazione  energetica  comprende i dati
relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori
vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai
cittadini  di  effettuare  valutazioni  e  confronti. Per gli edifici
esistenti,  l'attestato  e'  corredato da suggerimenti in merito agli
interventi  piu'  significativi  ed economicamente convenienti per il
miglioramento della prestazione energetica.
    9.  L'attestato  di  certificazione  energetica  e'  conforme  al
modello  approvato dalla giunta regionale come previsto dall'Art. 21,
comma 1,  lettera d)  e' riporta chiaramente i valori indicati per le
prestazioni  energetiche  dell'edificio,  nonche' una valutazione del
sistema di produzione e utilizzo dell'energia.
    10.  L'attestato di certificazione energetica e' rilasciato da un
professionista,  estraneo alla progettazione e alla direzione lavori,
abilitato ai sensi dell'Art. 6.
    11.  Per  gli edifici di cui all'Art. 2, comma 1, il valore delle
prestazioni   energetiche   da   utilizzare   per  la  certificazione
corrisponde  a  quello  calcolato  mediante  le procedure di cui agli
articoli 21, comma 1, lettera a) e 23, comma 1, lettera a).
    12.  Per  gli  edifici  esistenti,  nei  casi  di compravendita o
locazione  e  per gli edifici di cui all'Art. 2, comma 2, lettera a),
le   prestazioni  energetiche  dell'edificio  da  utilizzare  per  la
certificazione  sono  calcolate  secondo la procedura di cui all'Art.
21, comma 1, lettera e).