Art. 6. Professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici 1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione e' istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco della Regione: a) iscrizione all'ordine o collegio professionale; b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalita' di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera f). 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei professionisti in materia di certificazione energetica degli edifici, si avvale delle camere di commercio piemontesi. 3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge. 4. La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull'operato dei professionisti abilitati.