Art. 6.
Professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione
                            degli edifici

    1.  In  armonia  con  la  normativa vigente, presso la Regione e'
istituito   l'elenco   dei   professionisti   abilitati  al  rilascio
dell'attestato  di  certificazione  energetica,  iscritti ad ordini o
collegi  professionali  competenti  per  materia  ed  in possesso dei
seguenti  requisiti,  alla  data della presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco della Regione:
      a) iscrizione all'ordine o collegio professionale;
      b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso
di  aggiornamento,  le cui modalita' di svolgimento sono disciplinate
con  deliberazione  della  giunta  regionale  ai  sensi dell'Art. 21,
comma 1, lettera f).
    2.  Ai  fini  di  quanto  disposto al comma 1, la Regione, per la
tenuta  e  la  gestione  dell'elenco  regionale dei professionisti in
materia  di  certificazione energetica degli edifici, si avvale delle
camere di commercio piemontesi.
    3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1,
o  equivalenti,  conseguiti  in  altre  regioni  italiane  o in stati
esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione
nell'elenco   dei  professionisti  abilitati,  fanno  richiesta  alla
Regione, la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi
contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.
    4. La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei
requisiti richiesti e sull'operato dei professionisti abilitati.