Art. 7. Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Art. 2, commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui all'Art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del decreto legislativo n. 192/2005, reca altresi' la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. 2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita in comune una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace se non e' accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori. 3. Copia dell'attestato di certificazione energetica e' presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall'Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento dell'agibilita' dell'edificio. 4. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell'attestato di certificazione energetica e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti previsti ai commi 5 e 6. A tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della documentazione anche secondo modalita' informatiche. 5. La Regione, avvalendosi dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), in accordo con il comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarita' della documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell'attestato di certificazione energetica e la conformita' delle opere realizzate alla documentazione progettuale. 6. La Regione, avvalendosi dell'ARPA, in accordo con il comune, dispone annualmente controlli a campione sulla regolarita' degli attestati di certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.