Art. 7.
Accertamenti  e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici
                        e loro certificazione

    1.  Per  la  realizzazione degli interventi previsti dall'Art. 2,
commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui all'Art. 28, comma 1, della
legge  9 gennaio  1991,  n.  10  (Norme  per  l'attuazione  del piano
energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale dell'energia, di
risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
energia),  come  definita  dall'allegato E del decreto legislativo n.
192/2005,  reca altresi' la valutazione delle prestazioni energetiche
integrate  dell'edificio  e  l'indicazione del rispetto dei requisiti
minimi  di  prestazione  energetica.  Il  proprietario,  o  chi ne ha
titolo,   deposita   in   comune,  in  duplice  copia,  la  relazione
sottoscritta  dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di
permesso  di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa
vigente.
    2.   Contestualmente   alla  dichiarazione  di  fine  lavori,  il
proprietario  dell'edificio,  o  chi ne ha titolo, deposita in comune
una  perizia,  in duplice  copia, asseverata dal direttore dei lavori
relativa alla conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto
e  alla  relazione di cui al comma 1. La dichiarazione di fine lavori
e' inefficace se non e' accompagnata dalla predetta asseverazione del
direttore dei lavori.
    3.   Copia   dell'attestato   di   certificazione  energetica  e'
presentata   al   comune,  unitamente  alla  documentazione  prevista
dall'Art.  25  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,   n.   380   (testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia   edilizia),  ai  fini  dell'ottenimento
dell'agibilita' dell'edificio.
    4.  Una  copia  della  documentazione  di  cui  ai  commi 1 e 2 e
dell'attestato di certificazione energetica e' conservata dal comune,
anche  ai  fini  degli  accertamenti  previsti ai commi 5 e 6. A tale
scopo,  il  comune  puo'  richiedere la consegna della documentazione
anche secondo modalita' informatiche.
    5.   La   Regione,  avvalendosi  dell'agenzia  regionale  per  la
protezione  ambientale  (ARPA),  in  accordo  con  il comune, dispone
annualmente  accertamenti  e ispezioni a campione in corso d'opera, o
entro   cinque   anni  dalla  data  di  fine  lavori  dichiarata  dal
committente,   al   fine   di   verificare   la   regolarita'   della
documentazione   di   cui   ai   commi 1   e   2,  dell'attestato  di
certificazione  energetica  e  la  conformita' delle opere realizzate
alla documentazione progettuale.
    6.  La  Regione, avvalendosi dell'ARPA, in accordo con il comune,
dispone  annualmente  controlli  a  campione  sulla regolarita' degli
attestati di certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto
di compravendita e locazione.