Art. 8.
           Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie

    1.  Lo  spessore  delle  murature  esterne,  tamponature  o  muri
portanti,  superiore  ai  30  centimetri  nelle nuove costruzioni, il
maggior  spessore  dei  solai  e  tutti i maggiori volumi e superfici
necessari  all'esclusivo  miglioramento  dei  livelli  di  isolamento
termico  ed  acustico  o  di inerzia termica non sono considerati nei
computi  per  la  determinazione  dei  volumi, delle superfici, e nei
rapporti  di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e
fino  ad  un  massimo  di  ulteriori  25  centimetri per gli elementi
verticali  e  di  copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali
intermedi.
    2.  Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla
captazione  diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento
dei  livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al
comma 1  secondo  i  limiti  fissati nella deliberazione della giunta
regionale di cui all'Art. 21, comma 1, lettera g).
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze
massime,  per  le  distanze  dai  confini,  tra  gli  edifici  se non
comportano  ombreggiamento  delle  facciate,  e  dalle  strade  ferme
restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.
    4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1  si applicano anche al
computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla
determinazione   dei   limiti   massimi   di   costo  per  l'edilizia
residenziale sovvenzionata e agevolata.
    5.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con gli
stessi  scopi  e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in
relazione  ai  soli  spessori  da  aggiungere  a  quelli  rilevati ed
asseverati  dal  progettista,  compatibilmente con la salvaguardia di
facciate,  murature  ed  altri  elementi  costruttivi e decorativi di
pregio  storico  ed  artistico, nonche' con la necessita' estetica di
garantire  gli  allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali,
verticali  e  delle  falde dei tetti che caratterizzano le cortine di
edifici urbani e rurali di antica formazione.
    6.  Ai  proprietari  e  agli  altri  soggetti  aventi titolo alla
presentazione  di istanze per il rilascio del permesso di costruire o
comunque  aventi  facolta', nelle altre forme consentite, di eseguire
lavori  interni  ed  esterni  sugli  edifici  costruiti  o modificati
avvalendosi  delle  disposizioni  della  presente  legge,  e' vietato
effettuare riduzioni degli spessori complessivi.
    7.  I commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo
della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione
del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.