Art. 9. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria 1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico mantiene in esercizio l'impianto e provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie, ai sensi della normativa vigente. 2. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 192/2005. In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche definite dai commi citati, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte comunque in occasione dei controlli di efficienza energetica. 3. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolti ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 192/2005. 4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, eseguite a regola d'arte, il tecnico dell'impresa incaricata compila i modelli approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera h). 5. Il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso della verifica, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare, nelle condizioni di normale funzionamento, nel rispetto delle norme tecniche dell'ente nazionale italiano di unificazione (UNI), deve risultare conforme ai valori definiti dalla giunta regionale, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera i). 6. Ai generatori di calore per i quali siano stati rilevati, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, valori inferiori ai limiti fissati nella deliberazione della giunta regionale di cui all'Art. 21, comma 1, lettera i), si applicano le disposizioni dell'allegato L, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 192/2005. 7. L'obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica, di cui al comma 3, non comprende la verifica del rendimento di combustione degli impianti che utilizzano combustibile solido. 8. Le operazioni di controllo e manutenzione per i sistemi di condizionamento d'aria sono eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Se le istruzioni non sono disponibili o se l'impresa installatrice non ne ha predisposte di specifiche, le operazioni di manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi, facenti parte del sistema di condizionamento, sono eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di manutenzione delle restanti parti del sistema di condizionamento e degli apparecchi e dispositivi, per i quali non sono disponibili ne' reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, sono eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle normative UNI e del comitato elettrotecnico italiano (CEI), per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di istruzioni specifiche, il responsabile dell'impianto si fa parte attiva per reperire copia delle stesse relative allo specifico modello di apparecchio.