Art. 9.
Esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici e dei sistemi di
                       condizionamento d'aria

    1.   Il   responsabile   dell'esercizio   e   della  manutenzione
dell'impianto  termico  mantiene  in  esercizio l'impianto e provvede
affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione
obbligatorie, ai sensi della normativa vigente.
    2.  Le  operazioni  di  controllo  e  manutenzione degli impianti
termici  sono  svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato
L,  commi da  1 a 4, del decreto legislativo n. 192/2005. In mancanza
della  documentazione  necessaria  per  il rispetto delle tempistiche
definite  dai commi citati, le operazioni di controllo e manutenzione
degli   impianti  termici  sono  svolte  comunque  in  occasione  dei
controlli di efficienza energetica.
    3.  I  controlli  di efficienza energetica degli impianti termici
sono  svolti  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui all'allegato L,
commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 192/2005.
    4.  Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, eseguite a
regola  d'arte,  il tecnico dell'impresa incaricata compila i modelli
approvati  dalla  giunta  regionale  ai  sensi dell'Art. 21, comma 1,
lettera h).
    5. Il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato
nel  corso  della  verifica,  misurato  alla  massima potenza termica
effettiva  del  focolare,  nelle condizioni di normale funzionamento,
nel  rispetto  delle  norme  tecniche dell'ente nazionale italiano di
unificazione  (UNI), deve risultare conforme ai valori definiti dalla
giunta regionale, ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettera i).
    6.  Ai  generatori  di  calore  per i quali siano stati rilevati,
durante  le  operazioni di controllo di efficienza energetica, valori
inferiori   ai   limiti  fissati  nella  deliberazione  della  giunta
regionale  di  cui  all'Art. 21, comma 1, lettera i), si applicano le
disposizioni  dell'allegato L, commi 10 e 11, del decreto legislativo
n. 192/2005.
    7.   L'obbligo   delle  operazioni  di  controllo  di  efficienza
energetica,  di  cui  al  comma 3,  non  comprende  la  verifica  del
rendimento  di combustione degli impianti che utilizzano combustibile
solido.
    8.  Le  operazioni  di  controllo e manutenzione per i sistemi di
condizionamento  d'aria  sono  eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili
dall'impresa  installatrice  dell'impianto. Se le istruzioni non sono
disponibili  o  se  l'impresa  installatrice non ne ha predisposte di
specifiche,  le  operazioni  di  manutenzione  degli apparecchi e dei
dispositivi,  facenti  parte  del  sistema  di  condizionamento, sono
eseguite   conformemente   alle  istruzioni  tecniche  relative  allo
specifico  modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente.  Le  operazioni  di  manutenzione  delle  restanti parti del
sistema  di  condizionamento  e degli apparecchi e dispositivi, per i
quali  non  sono disponibili ne' reperibili neppure le istruzioni del
fabbricante,   sono   eseguite  secondo  le  prescrizioni  e  con  la
periodicita'   prevista   dalle   normative   UNI   e   del  comitato
elettrotecnico  italiano  (CEI),  per lo specifico elemento o tipo di
apparecchio  o  dispositivo. In mancanza di istruzioni specifiche, il
responsabile  dell'impianto  si  fa  parte  attiva per reperire copia
delle stesse relative allo specifico modello di apparecchio.