Art. 10. Vigilanza e sanzioni amministrative 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' effettuata dai soggetti di cui all'Art. 15 della legge n. 752/1985 e dagli enti delegati. 2. Per le violazioni delle norme della presente legge e della legge n. 752/1985 si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) raccolta senza il tesserino prescritto: 1) da euro 501,00 a euro 1000,00 se il raccoglitore non ha conseguito il tesserino di idoneita'; 2) da euro 251,00 a euro 500,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto e/o non ha l'attestazione di pagamento annuale; 3) da euro 51,00 a euro 250,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto ma ha l'attestazione di pagamento annuale; 4) da euro 15,00 a euro 50,00 se il raccoglitore pur possedendo il tesserino valido con la relativa attestazione di pagamento annuale non e' in grado di esibirli al momento del controllo; b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo; ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta da euro 520,00 a euro 1550,00; c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da euro 520,00 a euro 1550,00 per ogni 1000 mq o frazione inferiore del terreno lavorato; d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da euro 160,00 a euro 470,00; e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto: da euro 15,00 a euro 46,00; f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'Art. 2: da euro 160,00 a euro 470,00; g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00; h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00; i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00. 3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'Art. 18 della legge n. 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati. Al trasgressore e' rilasciata copia del processo verbale di accertamento della violazione. 4. Stante la deperibilita' del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggiore offerente, allegando al rapporto di cui all'Art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (modifiche al sistema penale) almeno due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. 5. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, e' versato all'ente delegato e viene eventualmente restituito a chi ne ha diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste. 6. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, e pecuniarie di cui al presente articolo sono affidate agli Enti delegati che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.