Art. 10.
                 Vigilanza e sanzioni amministrative

    1.   La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente  legge  e'
effettuata  dai soggetti di cui all'Art. 15 della legge n. 752/1985 e
dagli enti delegati.
    2.  Per  le  violazioni  delle norme della presente legge e della
legge n. 752/1985 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
      a) raccolta senza il tesserino prescritto:
        1)  da  euro  501,00 a euro 1000,00 se il raccoglitore non ha
conseguito il tesserino di idoneita';
        2)  da  euro  251,00  a  euro 500,00 se il raccoglitore ha il
tesserino scaduto e/o non ha l'attestazione di pagamento annuale;
        3)  da  euro  51,00  a  euro  250,00 se il raccoglitore ha il
tesserino scaduto ma ha l'attestazione di pagamento annuale;
        4)  da  euro  15,00  a  euro  50,00  se  il  raccoglitore pur
possedendo  il  tesserino  valido  con  la  relativa  attestazione di
pagamento  annuale  non  e'  in  grado  di  esibirli  al  momento del
controllo;
      b) raccolta  in  periodo  vietato  o  senza  ausilio  del  cane
addestrato  o  senza  attrezzo  idoneo;  ovvero  commercio di tartufi
freschi fuori del periodo di raccolta da euro 520,00 a euro 1550,00;
      c) raccolta  di  tartufi  con  lavorazione andante del terreno:
da euro  520,00  a euro 1550,00 per ogni 1000 mq o frazione inferiore
del terreno lavorato;
      d) apertura  di buche in soprannumero o mancato riempimento con
la  terra  prima  estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque
aperte e non riempite a regola d'arte: da euro 160,00 a euro 470,00;
      e) raccolta  nelle  aree rimboschite per un periodo di quindici
anni dalla data dell'impianto: da euro 15,00 a euro 46,00;
      f) raccolta  di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate
riconosciute di cui all'Art. 2: da euro 160,00 a euro 470,00;
      g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00;
      h) vendita  al  mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza
delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00;
      i) messa  in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza
delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00.
    3.  Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi
dell'Art.  18  della  legge n. 752/1985, redigono apposito verbale di
confisca  contenente le indicazioni della specie, il numero e il peso
dei  tartufi  confiscati.  Al  trasgressore  e'  rilasciata copia del
processo verbale di accertamento della violazione.
    4.  Stante  la  deperibilita'  del  prodotto,  gli  stessi agenti
procedono  alla  sua  vendita  al  maggiore  offerente,  allegando al
rapporto  di  cui  all'Art.  17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
(modifiche  al  sistema  penale)  almeno  due  offerte  d'acquisto da
acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
    5.  L'importo  ricavato  dalla  vendita,  al netto delle spese di
versamento,  e'  versato  all'ente  delegato  e  viene  eventualmente
restituito  a  chi  ne  ha  diritto nel caso in cui si accerti che la
violazione non sussiste.
    6.  Le  competenze amministrative in materia di irrogazione delle
sanzioni   amministrative,   e   pecuniarie   di   cui   al  presente
articolo sono  affidate agli Enti delegati che vi provvedono ai sensi
della   legge   regionale   2 dicembre   1982,   n.  45,  (norme  per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.