Art. 12. Disposizioni finali e transitorie 1. I tesserini di idoneita' per praticare la raccolta di tartufi rilasciati in base alla legge regionale 16 maggio 1988, n. 17, (disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) conservano la loro validita' fino alla scadenza. 2. Le commissioni istituite ai sensi della legge regionale n. 17/1988 e le relative procedure per il rilascio del tesserino di idoneita' restano in vigore fino all'approvazione da parte della giunta regionale delle nuove disposizioni previste dall'Art. 3 della presente legge. 3. I riconoscimenti di tartufaie controllate o coltivate di cui all'Art. 3 della legge n. 752/1985 effettuati ai sensi della precedente normativa conservano la loro validita' fino alla scadenza. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge n. 752/1985.