Art. 12.
                  Disposizioni finali e transitorie

    1.  I tesserini di idoneita' per praticare la raccolta di tartufi
rilasciati  in  base  alla  legge  regionale  16 maggio  1988, n. 17,
(disciplina  della  raccolta,  coltivazione e commercializzazione dei
tartufi) conservano la loro validita' fino alla scadenza.
    2.  Le  commissioni  istituite  ai sensi della legge regionale n.
17/1988  e  le  relative  procedure  per il rilascio del tesserino di
idoneita'  restano  in  vigore  fino  all'approvazione da parte della
giunta  regionale delle nuove disposizioni previste dall'Art. 3 della
presente legge.
    3.  I  riconoscimenti di tartufaie controllate o coltivate di cui
all'Art.  3  della  legge  n.  752/1985  effettuati  ai  sensi  della
precedente normativa conservano la loro validita' fino alla scadenza.
    4.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
norme contenute nella legge n. 752/1985.