Art. 13.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge  si  provvede,
mediante  le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 2007:
      a) prelevamento  di  quota  di  euro  20.000,00  in  termini di
competenza  e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107
«Fondo  speciale  di  parte corrente» e di quota di euro 10.000,00 in
termini   di  competenza  e  di  cassa  dello  stanziamento  iscritto
all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;
      b) iscrizione  di euro 20.000,00, in termini di competenza e di
cassa,  all'U.P.B. 13.105 «Spese per l'incremento delle colture» e di
euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 13.205
«Interventi per l'incremento delle colture».
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.