Art. 13. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007: a) prelevamento di quota di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e di quota di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»; b) iscrizione di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 13.105 «Spese per l'incremento delle colture» e di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 13.205 «Interventi per l'incremento delle colture». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.